Esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 31 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applica a tutti i trattamenti pensionistici dei quali sia titolare il soggetto riconosciuto vittima del dovere o equiparato, senza che rilevi la correlazione tra la pensione e l’evento che ha dato luogo allo status. Il beneficio ha natura esclusivamente soggettiva. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorché il pensionato domandi di percepire il trattamento senza l’applicazione delle ritenute operate dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta, non vertendosi in ipotesi di ripetizione di somme né di impugnazione di atti impositivi. Parimenti sussiste la legittimazione passiva dell’Istituto previdenziale, attenendo la titolarità del rapporto al merito e non alle condizioni dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata del giugno 2024 ha domandato all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016. L’Istituto ha respinto la richiesta.
Il pensionato ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del proprio diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e per la condanna dell’ente a cessare la trattenuta. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e la carenza della propria legittimazione passiva, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Disposta l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, anche questa ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la giurisdizione della Corte dei conti. L’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 devolve a questa Corte i giudizi in materia pensionistica. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che appartengano in via esclusiva alla Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La giurisdizione ricomprende ogni controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.
Non vale il richiamo alla giurisprudenza tributaria, che correttamente afferma la propria giurisdizione quando il pensionato domandi all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’Irpef trattenuta. Nel caso in esame non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo: il thema decidendum concerne la correttezza della quantificazione dell’importo erogato. Per la stessa ragione è inconferente l’eccezione di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte distingue le condizioni dell’azione dall’effettiva titolarità del rapporto. La legittimazione si valuta sulla prospettazione dell’atto introduttivo. Poiché il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta, la legittimazione passiva dell’Istituto sussiste, mentre la questione dell’effettiva titolarità attiene al merito.
Nel merito il ricorso è fondato. Il comma 563 dell’art. 1, legge n. 266/2005 ha ampliato la nozione di vittime del dovere e il successivo comma 564 ha introdotto la categoria degli equiparati. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 ha esteso a tali soggetti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi richiamando la legge n. 466/1980, la legge n. 302/1990 e i commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, norme funzionali a delimitare l’ambito dei destinatari e non dei trattamenti beneficiati.
L’interpretazione è corroborata dai lavori parlamentari e dalla giurisprudenza di legittimità, che con ordinanza n. 4873 del 2025 ha enunciato il principio secondo cui l’estensione dell’esenzione ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti aventi causa dall’evento che ha dato luogo allo status. A tale indirizzo ha aderito la giurisprudenza contabile di merito, avallata da App. I n. 39 del 2025. La stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha riconosciuto che l’esenzione Irpef si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare il soggetto, anche se non correlati all’evento.
La Corte accerta pertanto il diritto del ricorrente a percepire la pensione diretta senza l’applicazione delle ritenute, condannando l’I.N.P.S. a porre fine alla trattenuta, e compensa integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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