Medico dipendente SSN e attività incompatibile: riversamento e responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 62 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, in regime di non esclusività, che svolga attività libero-professionale presso strutture sanitarie private accreditate con il SSN viola il principio di unicità del rapporto di lavoro e incorre nell’incompatibilità assoluta di cui agli artt. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957. Il divieto opera anche durante il periodo di aspettativa senza retribuzione, che sospende il solo obbligo di prestare servizio e non gli altri doveri connessi al rapporto pubblico. All’attività non autorizzata e incompatibile conseguono l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti e la responsabilità erariale per la relativa omissione ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio un dirigente medico, in servizio a tempo indeterminato con un’azienda socio-sanitaria territoriale in regime di non esclusività, per ottenere il risarcimento del danno erariale conseguente allo svolgimento di attività professionale incompatibile.
Nel periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia, il professionista ha prestato opera, con rapporto di collaborazione autonoma, presso un ospedale gestito da una società privata e presso una clinica di un gruppo privato, entrambi accreditati e convenzionati con il SSN, percependo compensi documentati da fatture. La Procura contesta il mancato riversamento degli importi e la violazione del regime delle incompatibilità. Il convenuto non si costituisce e il Collegio lo dichiara contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di settore. L’art. 4, comma 7, legge n. 412/1991 ammette l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti fuori dall’orario di lavoro, ma esclude le strutture private convenzionate. L’art. 1, comma 5, legge n. 662/1996 estende il divieto alle strutture private accreditate, anche parzialmente. L’art. 72, comma 9, legge n. 448/1998 conferma il divieto per l’attività svolta a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate. Il divieto è pertanto assoluto e inderogabile.
La Corte affronta poi il rilievo dell’aspettativa. Il convenuto si trovava in aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art. 10 CCNL 10.2.2004 nel periodo dell’attività contestata. La Sezione ritiene la circostanza irrilevante: l’aspettativa non è quiescenza del rapporto, ma sospensione del solo obbligo di prestare servizio. Permangono i doveri di fedeltà e di esclusività, sanciti dall’art. 98 Cost., e quindi il divieto di svolgere attività incompatibili. A sostegno richiama sez. II app. 6.11.2023 n. 325, sez. III app. 7.12.2023 n. 514, sez. Lombardia 1.2.2022 n. 22 e Cass. 9.3.2020 n. 6637.
Sul piano del titolo risarcitorio, il Collegio afferma che l’ambito applicativo dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si estende anche alle attività assolutamente incompatibili. Consapevole del diverso avviso espresso dalle Sezioni Riunite 1/2025/QM, la Sezione dichiara di non condividerlo e richiama il proprio orientamento (sez. Lombardia 4.2.2026 n. 32; 11.4.2025 n. 54; 23.6.2025 n. 104 e n. 105), oltre a pronunce di altre sezioni regionali e d’appello. Segnala, inoltre, che la questione è stata di recente rimessa all’organo nomofilattico (sez. II app. 17.3.2026 n. 7, ord.).
L’elemento soggettivo è individuato nel dolo. Le norme violate sono di base e non presentano difficoltà interpretative. La volontarietà della condotta è desunta dalle plurime dichiarazioni inveritiere rese all’amministrazione di appartenenza e ai committenti privati, nonché dalla coincidenza temporale tra l’inizio dell’aspettativa e l’avvio dell’attività vietata.
Sulla quantificazione, il Collegio ritiene che il danno debba essere determinato al netto delle imposte, per gli importi versati dopo la deduzione della ritenuta d’acconto, dando continuità a sez. Lombardia 26.10.2023 n. 18 e 20.11.2023 n. 199. Il convenuto è condannato al pagamento di € 20.470,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio poste a suo carico.
Nota della Redazione
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