Ricorso straordinario per errore di fatto: no al riesame delle valutazioni probatorie (Cass. pen. Sez. I n. 28810 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, idoneo a incidere in modo determinante sul processo formativo della volontà. Non è invece configurabile un errore di fatto, ma di giudizio, quando la causa dell’errore non sia riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo. Restano perciò estranei al rimedio la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori e il travisamento della prova, che devono essere fatti valere nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Il rimedio costituisce eccezione di stretta interpretazione alla regola dell’inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in sede di rinvio, per un omicidio premeditato risalente al 1995, con esclusione delle circostanze aggravanti contestate e riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante della premeditazione. La condanna si fondava su dichiarazioni confessorie e accusatorie di un collaboratore e su quelle di un altro collaboratore di giustizia, che avevano ricondotto il delitto a un movente familiare, ritenendo superate le perplessità su un diverso movente di tipo mafioso e sulla datazione della morte.

La Sez. V di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025, aveva rigettato il ricorso dell’imputato avverso la pronuncia della Corte di assise di appello. Avverso tale sentenza della Corte di legittimità il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo due errori di fatto: un errore percettivo sulla data dell’uccisione rispetto a quella dell’allontanamento della vittima da casa e un errore sul contenuto degli interrogatori di due collaboratori, in relazione all’esclusione del movente mafioso e all’affermazione di quello familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto. Le Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011 hanno chiarito che l’errore di fatto rilevante consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio.

Il collegio richiama poi la giurisprudenza conforme: il ricorso straordinario non può avere ad oggetto l’errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme delle impugnazioni ordinarie (Sez. II n. 23417 del 23/05/2007). L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. V n. 29240 del 01/06/2018). Il rimedio è quindi eccezione di stretta interpretazione alla regola dell’inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione e non può riguardare l’attività del giudicare.

Applicando tali principi, la Corte esamina il primo motivo. La sentenza impugnata ha dato conto di ben conoscere le conclusioni dei consulenti medici versate in atti e ha ritenuto che fossero state disattese dal giudice del rinvio con congrua motivazione. L’affermazione secondo cui la perizia necroscopica aveva parlato di datazione approssimativa del decesso, per via della carbonizzazione del cadavere, non è sindacabile sotto il profilo dell’errore percettivo: l’uso di un avverbio diverso da quello contenuto nella perizia attiene alla valutazione, non alla percezione. Le conclusioni dei consulenti, del resto, non sono fatti, ma valutazioni tecniche di altri fatti.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che quella del ricorrente è una diversa, legittima ma irrilevante in questa sede, interpretazione dei moventi. La sentenza impugnata ha evidenziato che tutto è stato compreso e valutato, con motivazione rafforzata: le dichiarazioni confessorie hanno trovato riscontro in quelle di un altro collaboratore e nelle deposizioni sulla scomparsa della vittima, mentre le dichiarazioni dei due collaboratori richiamati dal ricorrente sono state ritenute generiche, incoerenti tra loro e prive di conoscenza diretta dei fatti. Non emergono perciò evidenti errori di fatto del giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, nonché la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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