Il cambio di amministratore non elimina il periculum nella società familiare (Cass. pen. Sez. 4 n. 6709 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione che, sotto le apparenze della violazione di legge di cui all’art. 321 cod. proc. pen., deduca in realtà il travisamento dei presupposti applicativi della misura, risolvendosi in una censura di insufficienza o illogicità della motivazione, non consentita avverso i provvedimenti del tribunale del riesame. In tale sede, il sindacato di legittimità è limitato alla mancanza assoluta della motivazione o alla sua mera apparente, non anche alla contraddittorietà o manifesta illogicità. Il cambio di amministratore di una società a ristretta base familiare non elimina il periculum in mora, ai fini del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., qualora risulti una continuità nella gestione e nella politica imprenditoriale tale da rendere la res funzionale alla prosecuzione del programma criminoso e alla dispersione dei beni in vista della confisca.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame e in esecuzione del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato. La misura ablativa aveva ad oggetto i complessi aziendali, le quote sociali e il deposito commerciale di una società a ristretta base familiare, della quale l’odierno ricorrente era divenuto amministratore il 17/10/2024, subentrando al fratello, indagato nel medesimo procedimento.
La Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva annullato una prima ordinanza del tribunale del riesame, rilevando una carenza motivazionale in ordine al periculum in mora, per non essersi confrontata con la deduzione difensiva del mutamento dell’amministrazione societaria. Nel giudizio di rinvio, il ricorrente, in proprio e nella qualità di amministratore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo di tipo impeditivo e la mancata ottemperanza al principio fissato dalla sentenza di annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio costante orientamento in tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, richiamando le Sezioni Unite n. 25932 e n. 25933 del 2008. Ha precisato che nella nozione di violazione di legge, unico vizio deducibile ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, correlate all’inosservanza di precise norme processuali. La contraddittorietà o l’illogicità manifesta della motivazione possono invece essere denunciate esclusivamente tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non esperibile avverso i provvedimenti del tribunale del riesame.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente, più che l’assenza di motivazione, deducessero un vizio di insufficienza motivazionale e, in sostanza, una diversa lettura del materiale indiziario posto a fondamento del periculum in mora. Il provvedimento impugnato aveva infatti valorizzato la composizione a ristretta base familiare della società per evidenziare come l’estromissione del fratello dalla carica gestionale non avesse comportato la sua estromissione dalla compagine sociale. Il cambio di amministratore intervenuto appariva, pertanto, non il frutto di un diverso equilibrio di forze, ma una scelta necessitata in ragione delle misure cautelari adottate proprio nell’ottobre del 2024.
A corroborare la continuità della linea di politica imprenditoriale, il tribunale aveva richiamato il contenuto di due conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la fungibilità operativa dei due fratelli nella gestione dell’azienda e la costante attuazione del programma criminoso, anche attraverso transazioni finanziarie fittizie e falsificazione di documentazione. La difesa, all’esito di una consulenza tecnica di parte, offriva una lettura alternativa di tali conversazioni, che però non prospettava la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione apparente, ma solo una contraddittorietà o illogicità manifesta, non consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha infine giudicato ininfluente la posizione soggettiva del ricorrente o il suo personale contributo alla realizzazione dei reati, rilevando che, ai fini del sequestro impeditivo, ciò che conta è la verifica dell’oggettiva funzionalità della res amministrata al perseguimento degli scopi criminali e alla dispersione dei beni in funzione della confisca. Il tribunale del riesame aveva quindi correttamente ottemperato al principio fissato nella sentenza di annullamento, dando conto delle ragioni per cui il cambio di amministratore non elideva il pericolo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso