Sospensione dell’ordine di demolizione subordinata all’accertamento del prossimo condono (Cass. pen. Sez. III n. 29203 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, conseguente alla presentazione di una istanza di condono o sanatoria, presuppone che il giudice dell’esecuzione accerti la sussistenza di elementi dai quali desumere la plausibile e prossima adozione, da parte dell’autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento. Il mero pagamento dell’oblazione, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non estingue il reato né determina l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione, potendo questo essere revocato solo per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il provvedimento che sospende l’ordine di demolizione adducendo una controversia non meglio precisata tra gli istanti e il Comune è affetto da difetto di motivazione, per omessa valutazione critica dei contenuti dell’istanza e della documentazione allegata.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trani, con ordinanza del 17/12/2025, sospendeva l’ingiunzione alla demolizione di un manufatto abusivo costituito da una pluralità di box in lamiera zincata e copertura in pietra, sito nel territorio del Comune di Barletta.

Avverso tale provvedimento il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: l’ordinanza si sarebbe limitata a prendere atto del pagamento dell’oblazione, senza accertare la plausibile e prossima adozione del provvedimento di condono, e sarebbe inoltre carente di motivazione quanto al richiamo a una controversia pendente tra gli istanti e il Comune.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal principio consolidato in materia di sospensione dell’ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato non aveva fatto applicazione della regola secondo cui la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, esige l’accertamento, da parte del giudice dell’esecuzione, di elementi che rendano plausibilmente prossima l’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’autorità amministrativa.

La Corte richiama sul punto il proprio precedente (Sez. III n. 9145 del 2015): nel caso di specie il condono era stato richiesto nel marzo 1995, eppure l’ordinanza nulla argomenta sul ragionevole tempo di rilascio del provvedimento. Il giudice dell’esecuzione si era dunque limitato a una presa d’atto del pagamento dell’oblazione.

Il Collegio ribadisce inoltre, sulla scorta di un più recente arresto (Sez. III n. 1895 del 2025), che in tema di condono edilizio la tempestiva e integrale corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione, effettuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non determina l’estinzione del reato né l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione, che può essere revocato solo per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Sotto distinto profilo, l’ordinanza è censurata per il riferimento a «una non meglio precisata controversia tra gli istanti e il Comune di Barletta»: il giudice dell’esecuzione ha omesso di chiarire per quali ragioni la pendenza di altro procedimento, relativo a una diversa violazione edilizia ascritta ad altro soggetto, sarebbe incompatibile con l’esecuzione dell’ordine oggetto del procedimento esecutivo, difettando così di ogni valutazione critica sui contenuti dell’istanza e sulla documentazione allegata.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti della sospensione alla stregua dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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