Ottemperanza al giudicato civile e quote delle spese tra più creditori (TAR Campania n. 731 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate. Quanto al credito per spese di lite e di C.T.U. vantato da più attori vittoriosi, la solidarietà attiva non si presume, nemmeno in presenza di identità della prestazione, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo. Ne deriva che il creditore può domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la propria parte, con ripartizione pro quota tra i condividenti.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del Ministero della Salute alla sentenza con cui il giudice civile aveva condannato l’amministrazione, in solido con la Regione, al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale e danno patrimoniale, oltre spese di lite e di C.T.U. La Regione ha versato la metà delle somme spettanti a ciascun attore, mentre il Ministero è rimasto inadempiente.

Il ricorrente chiede quindi la condanna all’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; la notifica del titolo è avvenuta e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le statuizioni non hanno ricevuto integrale esecuzione.

Sul quantum il Tribunale opera una precisazione decisiva. Poiché la Regione ha pagato metà delle somme, al ricorrente spetta la metà degli importi liquidati a titolo di danno, oltre interessi e rivalutazione secondo il titolo.

Diverso il ragionamento per le spese di lite e di C.T.U. La sentenza azionata non ha sancito la solidarietà attiva tra gli attori vittoriosi. Tale solidarietà non può essere presunta, non essendo sufficiente l’identità qualitativa delle prestazioni. Trova quindi applicazione l’art. 1314 c.c., che consente al creditore di domandare il soddisfacimento solo per la propria parte, non operando l’art. 97 c.p.c., che non contempla la pluralità di parti vittoriosie.

Ne consegue che al ricorrente spetta soltanto 1/4 della metà delle spese, poiché il credito va ripartito pro quota tra i quattro attori e solo il ricorrente ha agito in ottemperanza, avendo gli altri proposto separati ricorsi.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti illustrati. Il Ministero è condannato a corrispondere le somme entro novanta giorni; per il caso di persistente inadempienza il Tribunale si riserva di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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