Giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario sul lavoro (TAR Campania n. 4422 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dello Stato, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, può essere destinataria del rimedio del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. c.p.a. Il giudice amministrativo, accolta la domanda, ordina all’Amministrazione l’esatta esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice può altresì condannare l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta per effetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero, se anteriore, alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una pronuncia che ne dichiarava il diritto al computo dell’anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’interessato ha adito il giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio di cui all’art. 112 e segg. c.p.a., rilevando come, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e della mancata contestazione dell’Amministrazione, fosse decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della pronuncia azionata. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente e liquidandole in misura forfettaria.
Quanto alla domanda accessoria fondata sull’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha accolta, determinando la somma dovuta dall’Amministrazione nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere, momento dal quale grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del Commissario.
Il Collegio ha infine chiarito che le spese successive al giudicato, non liquidate in quello, sono dovute solo per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e non anche per quelli relativi a procedure esecutive diverse, come il precetto, liberamente scelte dal creditore; esse vengono liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese del presente giudizio, con la sola eccezione delle eventuali spese di registrazione del titolo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.