Silenzio assenso edilizio e rito avverso silenzio inammissibile (TAR Lazio n. 9853 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è soggetta al meccanismo del silenzio diniego previsto dal comma 3 della medesima disposizione, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione senza che il responsabile del competente ufficio comunale si sia pronunciato. Avverso tale silenzio significativo, che ha natura di atto tacito di rigetto, non è esperibile l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma esclusivamente l’ordinaria azione impugnatoria. L’eventuale nota con cui l’amministrazione comunale assegni all’istante un termine per produrre gli atti di assenso necessari, richiesti dai vincoli gravanti sull’area, impedisce la formazione del silenzio rigetto sino alla scadenza del termine assegnato; decorso inutilmente tale termine, il provvedimento tacito di diniego si forma comunque.
Il Fatto
La società ricorrente, destinataria di un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo, presentava al Comune istanza di sanatoria edilizia qualificata come “permesso di costruire in sanatoria” e riferita espressamente all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune, con nota del dicembre 2024, comunicava che, essendo l’area gravata da vincoli paesaggistico, idrogeologico e sismico, l’istante avrebbe dovuto produrre i relativi nulla osta entro novanta giorni. La società, dopo vari solleciti e un tentativo diretto presso la Soprintendenza, rimasto improcedibile, agiva avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’istanza presentata come domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando come deponessero in tal senso l’espressa qualificazione contenuta nel modulo di presentazione, la natura delle opere, per le quali era necessario il permesso di costruire, e la circostanza che l’ordinanza di demolizione fosse stata emessa ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto. Ha pertanto escluso l’applicabilità della disciplina dell’art. 37, richiamata per mero errore materiale nel verbale di sopralluogo.
Ciò premesso, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto l’inerzia serbata dal Comune sull’istanza di sanatoria ha valore di provvedimento di rigetto ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. In presenza di un silenzio significativo tipizzato, ha precisato la sentenza, il rimedio avverso il silenzio inadempimento non è esperibile, essendo la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere incompatibile con l’avvenuta definizione, seppure per silentium, dell’istanza del privato. Il rimedio appropriato è costituito dall’ordinaria azione impugnatoria dell’atto tacito di diniego.
La sentenza ha inoltre respinto la tesi dell’istante secondo cui il silenzio diniego non si sarebbe formato per la mancata acquisizione, da parte del Comune, del prescritto parere archeologico. Il Tribunale ha osservato che, gravando sull’area il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 42 del 2004, la società era onerata di richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, integrato dal preventivo parere archeologico, da trasmettere tramite SUE ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale istanza non poteva ritenersi ricompresa nella domanda di sanatoria ex art. 36, come confermato dalla circostanza che il Legislatore, nel nuovo istituto dell’art. 36-bis, ha espressamente previsto l’attivazione d’ufficio del responsabile dell’ufficio comunale.
Il Collegio ha infine chiarito che, anche a voler ammettere che la nota comunale del dicembre 2024 avesse impedito la formazione del silenzio rigetto alla scadenza dei sessanta giorni, il provvedimento tacito di diniego si era comunque formato decorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni assegnato all’istante per la produzione degli atti di assenso. La nota della Soprintendenza, lungi dall’attribuire al Comune un obbligo di attivazione autonoma, si limitava a precisare le modalità di presentazione delle istanze di parere tramite SUE o SUAP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.