Carta docente non erogata: inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4005 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, quando il creditore abbia adeguatamente documentato l’inadempimento e l’Amministrazione non lo abbia contestato. Il termine per provvedere è fissato dal giudice in misura congrua; decorso inutilmente, l’esecuzione è garantita dalla nomina di un commissario ad acta. La nomina può essere disposta in capo a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, qualificando l’incarico come istituzionale e non oneroso, con esclusione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, pubblicata il 14.01.2025 e passata in giudicato, che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 e condannava l’Amministrazione a metterla a disposizione.
Nonostante la notifica del titolo, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata e l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo.
L’inadempimento allegato non è stato quindi smentito, e il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, con riguardo al contributo alla formazione riconosciuto dalla sentenza di merito.
Il termine per provvedere è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è affidata a un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.
Il commissario è stato individuato in un soggetto chiamato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, potendosi avvalere, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale ha inoltre rilevato i presupposti di cui all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, ordinando l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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