Veranda abusiva e onere della prova sulla risalenza dell’opera (TAR Campania n. 2211 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un terrazzo o di un balcone in veranda chiusa mediante infissi e tamponature non integra una pertinenza in senso urbanistico, ma costituisce un nuovo organismo edilizio autonomamente utilizzabile, soggetto a permesso di costruire perché comporta ampliamento plano-volumetrico e modifica del prospetto. L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, né una motivazione che dia conto della comparazione degli interessi. Sull’onere della prova della risalenza dell’opera grava il destinatario della sanzione, che deve fornire elementi idonei ad evitare la demolizione. Le opere abusive non si valutano atomisticamente, ma nel loro insieme.
Il Fatto
Con ordinanza prot. n. 21/E.U./2022 il Comune di Amalfi ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una veranda realizzata su un terrazzo pertinenziale di un immobile, con struttura portante in ferro, copertura in lamiera e chiusura dei lati liberi con infissi in alluminio, addossata alle pareti esterne dell’unità abitativa e adibita ad ingresso e soggiorno.
I destinatari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, il mancato avviso di avvio del procedimento e il difetto di motivazione per non aver atteso la presentazione di un’istanza di sanatoria. Il Comune non si è costituito in giudizio. La controversia giunge alla decisione in esito a udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal primo motivo, con cui i ricorrenti sostenevano che la tettoia sovrastante la veranda risalisse ad epoca anteriore al decreto ministeriale del 22.11.1955, con cui l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico e sottoposto a vincolo paesaggistico. L’assunto è respinto per difetto di prova: i ricorrenti non hanno offerto alcun elemento, nemmeno indiziario, sulla risalenza dell’opera. Il TAR richiama il principio per cui l’onere della prova della consistenza e dell’epoca dell’opera, contestate dall’Amministrazione, incombe sul destinatario della sanzione.
Il Tribunale osserva poi che le opere di completamento si presentano strettamente connesse alla realizzazione abusiva del vano verandato e ne ripetono l’abusività. Richiama il principio per cui gli interventi edilizi realizzati su immobili abusivi non condonati ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale accedono.
Il Collegio ribadisce altresì che le opere abusive non possono essere valutate atomisticamente, ma esigono un apprezzamento globale, non consentendo una considerazione parcellizzata di comprendere l’impatto complessivo sull’assetto del territorio.
Quanto alla tipologia dell’opera, il TAR richiama il costante orientamento secondo cui le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, determinando una variazione planivolumetrica e architettonica, sono soggette a preventivo permesso di costruire e non costituiscono pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che trasforma l’organismo edilizio in termini di sagoma, volume e superficie.
Sul secondo motivo, il Tribunale esclude la necessità dell’avviso di avvio del procedimento, stante la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, rispetto alla quale la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso. Sul terzo motivo, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato indica in modo chiaro posizione ed entità degli abusi e rispetta le previsioni dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non richiedendo l’ordine di demolizione una specifica motivazione sulla comparazione degli interessi. Il ricorso è quindi respinto; nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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