Ordinanza contingibile e urgente e sgombero di struttura per migranti (TAR Lazio n. 218 del 07.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 costituisce atto doveroso e vincolato, con la conseguenza che non deve essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, essendo la partecipazione del privato insuscettibile di mutarne il contenuto. Il difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento esplicita in modo chiaro che lo sgombero è misura consequenziale all’accertata inidoneità igienico-sanitaria dell’immobile. Il termine assegnato dall’ASL per la produzione documentale riguarda i documenti già esistenti al momento dell’accertamento e non consente l’acquisizione di autorizzazioni o permessi fino a quel momento mai rilasciati.

Il Fatto

Con atto del 23 marzo 2017 la Prefettura di Frosinone assegnava al Comune di Fontana Liri quindici richiedenti protezione internazionale, destinandoli alla struttura denominata “Casa di Cura Villa Stefano”. Il Sindaco, con ordinanza n. 16 dell’8 aprile 2017, ordinava al legale rappresentante della società gestrice lo sgombero del fabbricato entro settantadue ore, per l’accertata inidoneità dei locali a ospitare i migranti sotto il profilo igienico-sanitario.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione atteso la scadenza del termine di cinque giorni concesso dall’ASL per la produzione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo richiama il principio, pacifico nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la natura di atto doveroso e vincolato ravvisabile nel contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente fa sì che la stessa non debba essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, atteso che l’eventuale partecipazione è insuscettibile di mutarne il contenuto.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il provvedimento impugnato spiega in modo chiaro ed evidente che lo sgombero costituisce misura doverosa e consequenziale alla accertata mancanza di agibilità e quindi all’inidoneità dell’immobile a ospitare i migranti per carenza dei requisiti in materia igienico-sanitaria.

Sugli ulteriori motivi il Tribunale osserva che il termine di cinque giorni era stato assegnato per produrre alla ASL documenti esistenti al momento della verifica e dell’accertamento, e quindi dell’accoglienza dei migranti, che avrebbero potuto evitare l’irrogazione di sanzioni, e non per consentire l’acquisizione di autorizzazioni o permessi fino a quel momento inesistenti.

Il Collegio prende atto che, in data 10 aprile 2017, il ricorrente ha depositato presso il Comune una segnalazione certificata di agibilità e una segnalazione certificata di inizio attività di scarico di acque reflue. In data 21 aprile 2017 la ASL ha però rilevato che la struttura risultava sprovvista della prescritta autorizzazione allo scarico dei reflui di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, che non era stato fornito il certificato di agibilità, che la destinazione d’uso dei locali era difforme dalle planimetrie acquisite e che eventuali attività socio-assistenziali avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate.

In data 28 aprile 2017 il Comune ha comunicato l’assoluta insufficienza e inconsistenza della documentazione prodotta a corredo delle segnalazioni certificate, sospendendone ogni validità. Ne consegue che, neppure dopo la proposizione del ricorso, risultano rimosse le condizioni che avevano determinato l’adozione dell’atto impugnato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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