Opere abusive accessorie e ordine di demolizione parziale (TAR Campania n. 2210 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie realizzate su un immobile abusivo non sanzionato ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale accedono. In presenza di una pluralità di abusi edilizi non è possibile parcellizzare gli illeciti, ma occorre un apprezzamento globale delle opere per valutarne l’incidenza sull’assetto del territorio. L’ordine di demolizione, di natura vincolata, non richiede il previo avviso di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990, né specifica motivazione sull’interesse pubblico. Tuttavia, ove l’opera non sia posta al servizio esclusivo dell’abuso principale, la sua realizzazione in assenza di titolo può giustificare al più una sanzione pecuniaria e non demolitoria. La presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria implica ammissione dell’abuso e rende improcedibili le censure, spostando l’interesse sull’esito del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui l’amministrazione ha sanzionato la realizzazione di plurime opere abusive, consistenti nell’ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un locale tecnologico, nella rimozione di muratura, nella realizzazione di un vano porta e di una parete attrezzata, nell’installazione di una tettoia, nella rimozione del terreno di copertura e nella realizzazione di un massetto in calcestruzzo per l’apposizione di un serbatoio gpl.

Il ricorrente ha dedotto di aver rimosso alcune opere e ripristinato lo stato dei luoghi, nonché di aver presentato istanza di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato l’improcedibilità delle censure relative ai capi a), b), c) e d) dell’ordinanza. Quanto agli abusi consistenti nell’ampliamento e nel cambio d’uso del locale, la presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria implica ammissione dell’abuso e sposta l’interesse del ricorrente sull’esito della stessa. Quanto alle opere rimosse, lo stesso ricorrente ha dedotto il ripristino dello stato dei luoghi.

Sono state respinte le contestazioni di carattere procedimentale. Il Collegio ha ribadito che l’attività di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, richiamando Consiglio di Stato sez. III n. 2335/2025. Né il provvedimento richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere e il richiamo alla loro accertata abusività, come affermato da T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2787/2024.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alle opere di cui ai punti e), f) e g), in quanto correlate alla realizzazione del vano cucina abusivamente ricavato. Tali opere, non risultando l’accoglimento dell’istanza di sanatoria, condividono l’abusività dell’opera principale, secondo il principio per cui gli interventi su immobili abusivi non condonati ne ripetono le caratteristiche (Cons. St. sez. VI n. 188/2022). Le opere abusive, ha aggiunto il Collegio, non possono essere valutate atomisticamente ma considerate nella loro globalità (Consiglio di Stato sez. II n. 5831/2025).

È stata invece accolta la censura relativa al punto h), concernente il massetto in cemento per il serbatoio gpl. Tale opera, non essendo al servizio esclusivo delle opere abusive, avrebbe potuto giustificare al più una sanzione pecuniaria e non l’ordine demolitorio. L’ordinanza è stata pertanto annullata in parte qua. La mancata costituzione del Comune ha esonerato dalla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *