Giudizio di ottemperanza alla carta docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1764 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’obbligo conformativo gravante sull’Amministrazione è puntuale e non tollera l’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può riconoscere utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente attribuite dal titolo esecutivo: la domanda volta al pagamento degli interessi legali, ove non previsti dalla sentenza da eseguire, deve essere rigettata. Per l’ipotesi di perdurante inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, senza ulteriore compenso in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per un importo complessivo di euro 2.000,00.
La sentenza, pubblicata il 21 giugno 2023 e notificata in forma esecutiva il 3 febbraio 2024, è passata in giudicato senza essere impugnata. Nonostante il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, gli accessori di legge e la condanna alle spese, da distrarre ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile e solo parzialmente fondato. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza, perché la sentenza del giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni indicati, per l’importo complessivo di euro 2.000,00, imponendo al Ministero un obbligo conformativo puntuale.
A fronte di tale statuizione l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, neppure dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ne consegue la configurabilità dell’inottemperanza e l’ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante l’attivazione della carta docente e l’accreditamento dell’importo riconosciuto, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda relativa agli interessi legali. La sentenza portata in ottemperanza non ha disposto sul loro pagamento e, secondo l’orientamento della Sezione in fattispecie analoghe, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente attribuite dal titolo esecutivo. La domanda sugli accessori, pur formulata nel ricorso, non trova dunque fondamento.
Per l’ipotesi di protratta inerzia rispetto al termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea a consentire l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza e senza ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Quanto alle spese, l’accoglimento solo parziale del ricorso e il rigetto della domanda sugli accessori non previsti dal titolo esecutivo integrano giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
Nota della Redazione
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