Conto giudiziale del tesoriere comunale e valenza sollecitatoria della fissazione dell’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 58 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza collegiale per la trattazione del conto giudiziale, disposta dall’art. 147 c.g.c. alla scadenza del termine assegnato dal magistrato istruttore per il deposito della documentazione utile, ha valenza sollecitatoria e non può condurre alla declaratoria di irregolarità del conto. Le potestà collegiali devono essere esercitate fino all’ottenimento, con le forme tipiche del potere istruttorio, della documentazione necessaria alla piena scrutabilità del conto, poiché altrimenti basterebbe omettere il deposito per sottrarre la gestione alla valutazione del giudice. Il deposito della documentazione prima della discussione, idoneo a soddisfare l’esigenza istruttoria inizialmente non riscontrata, impone la pronuncia di non luogo a procedere, con restituzione degli atti al magistrato istruttore per l’avvio dell’esame del conto.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dalla banca tesoriera del comune, per l’esercizio finanziario 2024. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel novembre 2025, ha chiesto il deferimento al Collegio del conto, ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., perché l’amministrazione comunale, nonostante il sollecito dell’ottobre 2025, non aveva depositato nei termini richiesti tutta la documentazione utile all’esame del conto. Analoga richiesta ha formulato la Procura regionale con le conclusioni depositate in giudizio.
L’amministrazione comunale ha depositato memoria, dando contezza del tardivo deposito della documentazione attraverso il portale telematico. L’istituto bancario tesoriere non si è costituito. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il rappresentante della Procura regionale, preso atto dell’avvenuto deposito, si è rimesso alle decisioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della natura della fissazione dell’udienza collegiale prevista dall’art. 147 c.g.c. quando sia scaduto il termine indicato dal magistrato relatore per il deposito della documentazione utile alla disamina del conto. Secondo la Sezione, tale fissazione ha una chiara valenza sollecitatoria e non può portare alla conseguenza della declaratoria di irregolarità del conto stesso.
La Corte sottolinea che l’utilizzo delle potestà collegiali deve spingersi fino all’ottenimento, con le forme e le modalità tipiche rimesse al potere istruttorio del giudice, della prevista documentazione utile per giungere ad una piena scrutinabilità del conto oggetto di disamina. La soluzione opposta produrrebbe un effetto distorsivo: in caso di eventuali ammanchi o di gestioni foriere di addebito, basterebbe non presentare la documentazione richiesta per sollecitare una pronuncia in rito che non consentirebbe una piena valutazione del modus operandi dell’agente contabile.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la documentazione richiesta dal magistrato istruttore è stata presentata prima della discussione del giudizio. Da tale deposito, e dalla disamina degli atti, risulta pressoché soddisfatta l’esigenza istruttoria inizialmente non riscontrata. Il deposito consente al magistrato deferente l’avvio dell’esame del conto e rende non utile alcuna diversa statuizione.
La Corte dei conti dichiara pertanto il non luogo a procedere sulla relazione avente ad oggetto il conto, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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