Inammissibile l’appello per mancata prova della notifica nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 24 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’atto d’appello deve essere notificato nel termine perentorio previsto dall’art. 178 c.g.c., pari a sessanta giorni dalla notifica della sentenza ovvero a un anno dalla sua pubblicazione. La prova della tempestiva notifica grava sull’appellante, che ne è onerato. In mancanza di tale prova, e a fronte della contestazione dell’avvenuta notificazione da parte dell’appellato, l’impugnazione è inammissibile e la sentenza di primo grado passa in giudicato. L’eventuale notifica tardiva, effettuata in limine litis, non sana il vizio, restando comunque oltre il termine perentorio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal riconoscimento in favore di un invalido di guerra, da parte della Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, del trattamento pensionistico di prima categoria e di ulteriori assegni. Dopo una lunga sequenza di pronunce di primo grado, annullamenti in appello e rimessioni, e dopo l’erogazione in esecuzione di una sentenza poi riformata di somme in favore del dante causa dell’odierna appellante, il Ministero dell’economia e delle finanze disponeva il recupero delle differenze corrisposte, quantificate in sorte capitale e in interessi e rivalutazione monetaria.

L’erede del percettore impugnava la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Basilicata aveva respinto la domanda di abbuono delle somme percepite. Il Ministero, costituendosi, eccepiva la mancata notifica dell’atto d’appello e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione. L’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata veniva rigettata per insussistenza del periculum in mora. All’udienza di merito la questione della prova della notifica era rimessa al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’appello, investita dall’eccezione del Ministero sulla mancata notifica dell’atto. Rileva che risulta assente la prova che l’appellante abbia provveduto alla notifica entro i termini previsti dall’art. 178 c.g.c.

La Corte esamina il comportamento processuale della parte. Il difensore dell’appellante ha depositato l’appello notificato solo il 4 febbraio 2025, dichiarando nella nota di aver proceduto alla notifica in limine litis, stante il dubbio di averla effettuata in precedenza a causa del trasferimento dello studio legale. Tale dichiarazione non vale a dimostrare la tempestività della notificazione originaria.

Di fronte alla contestazione del Ministero di non aver ricevuto l’atto d’appello, e in assenza della prova della tempestiva notifica di cui è onerata la parte appellante, il Collegio conclude che la sentenza impugnata è passata in giudicato. La notifica effettuata da ultimo è intempestiva, perché intervenuta oltre il termine dell’art. 178 c.g.c., anche volendo considerare il termine lungo, più favorevole.

La Corte verifica i termini in concreto: la sentenza impugnata è stata depositata il 28 settembre 2022. Sia il termine breve di sessanta giorni dalla notifica, sia quello lungo di un anno dalla pubblicazione, sono perentori. La notifica del 4 febbraio 2025 supera dunque entrambi.

Nessuna rilevanza assume, ai fini dell’ammissibilità, la circostanza che l’appellante fosse impossibilitata a restituire le somme percepite dal padre in vita e non fosse consapevole dell’erogazione. Tale profilo attiene al periculum e resta estraneo alla verifica del corretto instaurarsi del contraddittorio. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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