Quota 100 e finestra semestrale: decorrenza del trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 74 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla c.d. quota 100, il termine dilatorio di sei mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi, previsto per i dipendenti pubblici dall’art. 14, comma 6, lett. c), del D.L. n. 4/2019, opera quale finestra di decorrenza del trattamento pensionistico. Ai fini del suo computo rileva il complessivo periodo di contribuzione utile, comprensivo delle maggiorazioni di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000. Il differimento della decorrenza disposto dall’Ente previdenziale è illegittimo quando risulti privo di contestazione specifica della ricostruzione documentale operata dall’amministrazione datoriale. Nel giudizio pensionistico contabile il thema decidendum non è la legittimità dell’atto impugnato, ma l’accertamento del rapporto previdenziale e del diritto soggettivo vantato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una struttura ospedaliera pubblica, aveva presentato domanda di collocamento in quiescenza con i benefici della c.d. quota 100. L’azienda datoriale aveva dichiarato la cessazione del rapporto di lavoro al 31 gennaio 2020, con collocamento a riposo dal 1° febbraio 2020. L’INPS aveva invece liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 21 febbraio 2020, sul presupposto che non fossero decorsi i sei mesi di finestra dalla maturazione dei requisiti.
Il Tribunale di Palermo, adito in funzione di giudice del lavoro, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il giudizio era stato quindi riassunto ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di liquidazione e l’accertamento del diritto alla riliquidazione dal 1° febbraio 2020, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha anzitutto precisato la natura del giudizio pensionistico contabile. Esso, pur instaurandosi con ricorso formalmente impugnatorio, non verte sulla legittimità del provvedimento contestato, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza del diritto soggettivo al trattamento richiesto. La cognizione è piena e investe l’an e il quantum, restando esclusa ogni incidenza dei vizi di legittimità degli atti amministrativi.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda. Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione datoriale risultava che la ricorrente, tenendo conto del beneficio di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000, al 31 gennaio 2020 aveva maturato 38 anni, 6 mesi e 10 giorni di contribuzione utile, di cui 37 anni e 11 mesi di contribuzione ordinaria e 7 mesi e 10 giorni di contribuzione figurativa aggiuntiva. Era dunque decorso anche il termine dilatorio di sei mesi.
La correttezza dei calcoli trovava conferma nel prospetto di liquidazione predisposto dallo stesso INPS, recante come data di decorrenza il 1° febbraio. L’Ente previdenziale, secondo il Giudice, non ha contestato in modo specifico la ricostruzione dell’azienda datoriale, né ha indicato eventuali errori logici o l’omessa valutazione degli elementi di fatto.
Su queste basi opera il principio di non contestazione: si deve ritenere che al 31 gennaio 2020 il servizio complessivo ammontasse effettivamente a 38 anni, 6 mesi e 10 giorni di contribuzione utile, incluso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 6, lett. c), del D.L. n. 4/2019. Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione dal 1° febbraio 2020 e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi legali e, nei limiti delle Sezioni Riunite n. 6/2008/QM, rivalutazione monetaria.
Le spese sono state compensate tra la ricorrente e l’azienda ospedaliera, nonché tra le due resistenti, mentre nei rapporti con l’INPS seguono la soccombenza, con liquidazione in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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