Pensione di inabilità e revisione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 121 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti la cognizione è piena ed esclusiva sul rapporto, estesa all’an e al quantum della prestazione, e non ha struttura impugnatoria: restano estranei al thema decidendum i vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi, il cui annullamento spetta al giudice del rapporto di lavoro. Il requisito sanitario per la pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 coincide con quello dell’art. 2 della legge n. 222/1984 e postula l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, subordinata, autonoma o professionale, confacente alle proprie attitudini. Il requisito va accertato in concreto, valutando se la residua capacità lavorativa consenta attività non dequalificanti e compatibili con le energie psicofisiche del soggetto. La revisione che revochi i benefici è legittima se il nuovo accertamento medico-legale, condiviso dal giudice, escluda la condizione di inabilità.

Il Fatto

La ricorrente, già insegnante di scuola materna, era stata dispensata dal servizio per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e aveva ottenuto la pensione diretta di inabilità, con i benefici dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con revisione quadriennale.

Nel 2016 l’INPS, sulla base del verbale della Commissione medica di verifica, riliquidava il trattamento come pensione di inabilità alle sole mansioni di inquadramento, facendo cessare i benefici. La ricorrente agiva davanti al Tribunale di Patti, che declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti; il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale siciliana. La ricorrente contestava l’illegittimità dell’atto, l’irritualità del procedimento di revisione, deduceva il diritto ai benefici e chiedeva il risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricorda che il giudizio pensionistico non è preordinato all’annullamento degli atti dell’amministrazione, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, con giurisdizione esclusiva su tutte le questioni relative all’an e al quantum della pensione. Restano quindi estranei i vizi del procedimento, secondo il richiamo a Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 387 del 2017: conta accertare se la ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato.

Nel merito, il requisito sanitario coincide con quello dell’art. 2 della legge n. 222/1984: occorre che le infermità abbiano fatto venire meno in modo definitivo qualsiasi capacità lavorativa. La Cassazione, richiamata nelle Sez. L. n. 12261 del 1998 e n. 17159 del 2011, ha chiarito il passaggio dalla potenzialità reddituale alla potenzialità energetica, con esclusione dei fattori socio-economici.

Il giudice aveva disposto consulenza tecnica demandando al Collegio medico-legale l’accertamento in concreto dell’inabilità alla data della revisione, con valutazione della residua capacità in termini di attività confacenti e non dequalificanti, senza computare attività esercitabili con sacrifici o usura abnormi. Il parere peritale ha confermato il giudizio della Commissione medica di verifica del 24.10.2016: quadro clinico complesso ma compensato, con capacità di svolgere una generica attività lavorativa semplice, in ragione del livello culturale medio e della piena capacità intellettiva.

Il giudice condivide le conclusioni dell’organo peritale, coerenti con la documentazione clinica e non contrastate da osservazioni di parte, e rigetta la pretesa pensionistica per carenza del requisito sanitario. Quanto alla domanda risarcitoria, ne rileva la genericità e la carenza probatoria; la misura della prestazione era rimasta immutata dal 2002 al 2016. Un eventuale danno da ritardo procedimentale, richiamate le Sezioni Unite n. 153 del 2013 e n. 18173 del 2017, ricadrebbe sulla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133 del c.p.a.. Le spese legali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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