Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 156 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando siano decorsi inutilmente i centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente della stessa struttura debitrice non danno luogo a compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
L’interessata assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha fornito prova del titolo e della sua definitività. L’Amministrazione, non costituendosi, non ha contestato l’omesso adempimento. Ne deriva la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice esamina il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito con legge n. 30/97, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare prima di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, poiché la sentenza è stata notificata il 21 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Il Collegio qualifica tale indirizzo come domicilio digitale idoneo allo scopo, richiamando sul punto una giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.
Accertata l’inerzia, il ricorso è accolto. Il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi su richiesta della ricorrente.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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