Interdittiva antimafia e onere motivazionale sulle misure di prevenzione collaborativa (TAR Campania n. 432 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia, il Prefetto è tenuto a vagliare, già in fase istruttoria, gli spazi di applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Nell’attuale assetto normativo l’onere motivazionale è rafforzato e non può essere assolto mediante il mero rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa. La valutazione prefettizia che escluda la configurabilità di un contributo agevolativo solo episodico e occasionale, senza una più penetrante indagine sull’attualità e sul carattere strutturale del pericolo di condizionamento, è affetta da vizio istruttorio e motivazionale. L’accertata occasionalità del contagio criminale e l’adozione di modelli organizzativi di self cleaning concorrono a fondare l’ammissibilità del percorso di bonifica.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella costruzione e trasformazione di immobili e nella realizzazione di opere in cemento armato, chiedeva alla Prefettura di Caserta l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. L’istanza veniva respinta ravvisando il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Il Comune di Trentola Ducenta, preso atto della comunicazione prefettizia, disponeva la sospensione dei lavori di rifunzionalizzazione di una scuola primaria.
La società impugnava il provvedimento e gli atti connessi, contestando la ricorrenza dei presupposti dell’interdittiva e sostenendo la praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa. Accolta la domanda cautelare con ordinanza del 28 febbraio 2025 n. 432, il Prefetto confermava la misura con un nuovo provvedimento, a sua volta impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il lamentato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura ha emanato il provvedimento interdittivo senza condurre una più penetrante indagine sull’attualità e sul carattere continuativo e strutturale del pericolo di condizionamento cui sarebbe esposta la società.
Assume rilievo decisivo la sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale, che ha cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli il decreto di rigetto dell’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011. Da quel pronunciamento emerge che la ritenuta compartecipazione dell’amministratore al sistema di aggiudicazione degli appalti era stata affermata in assenza di elementi che ne dimostrassero la consapevolezza della mafiosità dei soggetti coinvolti, dei meccanismi di alterazione delle gare e della funzionalità della condotta. Tali elementi, uniti all’assoluzione dall’imputazione associativa, inducono a propendere per l’occasionalità del contagio.
Non è trascurabile, inoltre, che l’adozione di un modello organizzativo volto a prevenire i rischi di contaminazione criminale concorre al superamento degli elementi di controindicazione e favorisce il riallineamento dell’impresa occasionalmente contagiata con il circuito dell’economia sana. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in tema di aggiornamento dell’interdittiva, sussiste un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente il rinvio alla persistenza degli elementi indiziari originari (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).
Nei provvedimenti impugnati difetta quindi l’esplicitazione delle ragioni sulla cui base ritenere sussistente una cointeressenza della società con ambienti camorristici di natura continuativa e stabile. Non risulta assolto l’onere di compiuta indicazione dei fattori ostativi all’attuabilità del percorso di bonifica, che costituisce l’essenza dell’istituto della prevenzione collaborativa. Accolti i motivi nei termini precisati e assorbiti i restanti, il Tribunale annulla le interdittive e, per illegittimità derivata, la comunicazione comunale di sospensione dei lavori, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo. La Segreteria è demandata a trasmettere alla Prefettura copia della sentenza della Cassazione.
Nota della Redazione
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