Esecuzione del giudicato sulla carta docente e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 512 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo, esperibile ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertata inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi alla pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il dirigente ministeriale competente per materia. All’organo commissariale interno all’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 282/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, confermata nel testo rettificato dal decreto di correzione del 25 ottobre 2023. Con tale pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per i diversi anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione per l’importo di € 500,00 annui.
Gli interessati hanno dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza e nonostante il suo passaggio in giudicato — attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 28 maggio 2025 — era rimasto inadempiente. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio esecutivo previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.. Elemento decisivo è risultata la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, unitamente alla documentazione prodotta dai ricorrenti.
Il Tribunale ha poi accertato l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sul punto rileva la notificazione della sentenza effettuata il 2 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
A sostegno di tale lettura la sentenza richiama un orientamento consolidato della giustizia amministrativa, che riconosce validità alla notificazione eseguita presso la casella PEC dell’Amministrazione (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024).
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dei ricorrenti. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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