Responsabilità del proprietario per rifiuti abbandonati: esclusa la colpa in caso di occupazione abusiva (TAR Sardegna n. 200 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del proprietario ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per l’abbandono di rifiuti da parte di terzi richiede che l’omissione di controlli e cautele sul fondo sia imputabile a titolo di dolo o colpa, secondo un canone di ordinaria diligenza. Non integra colpa la mancata recinzione del fondo, trattandosi di facoltà del proprietario ai sensi dell’art. 841 c.c., né l’omessa installazione di sistemi di video-sorveglianza, stanti gli alti costi. La tempestiva denuncia all’autorità dell’occupazione abusiva dell’immobile e la condotta conseguente, volta a non interferire con le attività investigative, soddisfano i requisiti minimi di diligenza richiesti, escludendo l’imputabilità al proprietario della violazione e l’obbligo di rimozione e ripristino.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di una casa cantoniera con ampio cortile recintato, aveva subito l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di terzi che, nel corso del tempo, avevano trasformato l’area in una discarica non autorizzata, accumulando rifiuti anche pericolosi. Il Comune, dopo la conclusione delle indagini del N.O.E., che avevano accertato la presenza di 793 metri cubi di rifiuti, ordinava alla società proprietaria, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, di provvedere allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi.
La società impugnava l’ordinanza sostenendo la non imputabilità della condotta di abbandono dei rifiuti, avendo prontamente denunciato l’occupazione abusiva e tenuto un comportamento diligente. Il Tribunale amministrativo, accolta l’istanza cautelare, decideva la causa all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, escludendo la sussistenza di profili di responsabilità colposa in capo alla società proprietaria. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa recinzione non costituisce di per sé indice di negligenza, ancor più nel caso di specie in cui la recinzione era presente, e ha escluso che l’implementazione di sistemi di video-sorveglianza possa costituire onere esigibile dal proprietario, anche per gli elevati costi di gestione.
Quanto alla condotta successiva all’occupazione, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la società avesse contattato prontamente la Polizia Municipale e sporto denuncia-querela per invasione di terreno o edifici. La Corte ha condiviso il principio secondo cui la negligenza del proprietario non può desumersi dalla mancata proposizione di un’azione di spoglio nei confronti degli occupanti abusivi, tenuto conto della natura di questi ultimi e dell’evidente inutilità di tale iniziativa.
Il Collegio ha inoltre rilevato che eventuali interventi unilaterali della società per rientrare nella disponibilità del bene avrebbero potuto configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e interferire con le indagini in corso. La condotta della ricorrente, che aveva anche disposto l’interruzione delle utenze per scoraggiare la protratta occupazione, è stata pertanto ritenuta conforme ai canoni di ordinaria diligenza, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.
Il Tribunale ha infine rigettato il motivo concernente l’omesso contraddittorio procedimentale, risultando correttamente instaurato con la comunicazione di avvio del procedimento, riscontrata dalla società con memoria del 6 dicembre 2024, il cui contenuto è stato testualmente riportato nel provvedimento finale.
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Nota della Redazione
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