Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di mera vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 79 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia, che solo giustifica la resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2023, iscritto sul conto giudiziale indicato in epigrafe. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 28 aprile 2025, ha ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e ha sollevato dubbi sull’ammissibilità, sulla procedibilità e sull’irregolarità del conto.
Il conto elencava 1872 beni, tra cui una partecipazione azionaria, attrezzature scolastiche, scuolabus, autocarri, autovetture, segnaletica stradale, lampioni e panchine. Secondo il relatore, la natura di tali beni evidenziava solo un obbligo di vigilanza, non di custodia, sicché l’atto non era qualificabile come conto giudiziale. Il funzionario si è costituito con memoria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e sostenendo di essere agente amministrativo. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, chiarisce che il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte. Il debito di vigilanza, invece, connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulle scorte operative assegnate all’ufficio.
La differenza di regime è decisiva. Il debito di custodia comporta l’inversione dell’onere della prova e l’obbligo di presentazione del conto; solo in tal caso la presentazione incardina automaticamente il giudizio presso la Sezione giurisdizionale competente. Non è dunque facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, perché ciò invaderebbe la competenza normativa statale in materia di agenti contabili.
Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso funzionario ha condiviso i rilievi istruttori.
Ne consegue che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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