Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 72 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili d’ufficio, gravato di un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampi, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Ne consegue che, in difetto dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile. La qualificazione della gestione non può essere estesa dall’ente locale al mero utilizzatore di beni, trattandosi di materia riservata alla competenza statale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente del Comune di Oricola (AQ) per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 28 aprile 2025, ha prospettato criticità in ordine all’ammissibilità, alla procedibilità e all’irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione considerata.
Nel conto figurano migliaia di beni, tra cui partecipazioni azionarie, automezzi, attrezzature scolastiche, segnaletica, arredi e immobili a fini inventariali. L’agente, costituitosi con memoria del 17 settembre 2025, ha sostenuto di non essere agente contabile ma agente amministrativo con debito di vigilanza, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità. All’udienza del 28 gennaio 2026 il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, mentre l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, chiarisce che il debito di custodia presuppone una vera gestione di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e correlato obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulle scorte operative destinate all’uso immediato. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio si configura una gestione contabile soggetta a conto giudiziale.
Nel caso di specie i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non documenta una gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Gli immobili, pur richiedendo la nomina del consegnatario, restano esclusi dal giudizio di conto, non implicando operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili. Lo stesso agente ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore.
Il Collegio ha richiamato Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016, Sez. Piemonte n. 75/2018 e Sez. Liguria n. 38/2018. Sussiste dunque un mero obbligo di vigilanza e difettano i presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio è dichiarato improcedibile; resta ferma la rendicontazione amministrativa e l’obbligo dell’ente di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, trattandosi di questioni preliminari.
Nota della Redazione
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