Danno all’immagine: necessaria la sentenza irrevocabile di condanna, non basta la prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 220 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione è soggetta, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 51, comma 7, c.g.c., al presupposto processuale della sentenza irrevocabile di condanna penale. La sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione non è equipollente alla pronuncia di condanna, in quanto priva di un contenuto accertativo della colpevolezza. L’assenza del giudicato penale di condanna rende inammissibile la domanda risarcitoria per danno all’immagine, senza che rilievi la pronuncia della Corte EDU nel caso Rigolio c. Italia. Gli elementi acquisiti nel processo penale concluso con declaratoria di prescrizione restano, invece, liberamente valutabili dal giudice contabile ai fini dell’accertamento del danno patrimoniale, la cui sussistenza può essere provata anche per presunzioni secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un brigadiere della Guardia di Finanza, condannato in primo grado per il reato di concussione, riqualificato in induzione indebita (artt. 317 e 319-quater c.p.), con sentenza del Tribunale di Verona. Il giudizio penale si concludeva in appello con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermata la condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, e la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso. Il militare aveva indotto il legale rappresentante di una società, sottoposta a verifica fiscale, a corrispondergli la somma di euro 5.000,00 in contanti, prospettando conseguenze pregiudizievoli per l’impresa. La Procura erariale contestava il danno all’immagine, quantificato in euro 10.000,00, e un danno patrimoniale di euro 252,67 per le attività istruttorie straordinarie svolte dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la domanda per danno all’immagine, dichiarandola inammissibile per la mancanza del presupposto di azionabilità costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna penale. Il riferimento normativo è individuato nell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che, mediante rinvio all’art. 7 della l. n. 97/2001, oggi trasfuso nell’art. 51, comma 7, c.g.c., subordina l’esercizio dell’azione alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente pubblico per i delitti commessi a danno dell’amministrazione.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2023 che ha escluso l’assimilabilità, ai fini dell’azionabilità del danno all’immagine, tra la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. e quella che dichiara l’estinzione del reato, rilevando in quest’ultima la mancanza di un contenuto accertativo della colpevolezza. Il Collegio aderisce alla prevalente giurisprudenza contabile di appello, secondo cui la sentenza di prescrizione non può considerarsi equipollente alla pronuncia di condanna. Nessuna incidenza è riconosciuta alla pronuncia della Corte EDU nel caso Rigolio c. Italia, che postulava un quadro normativo anteriore all’introduzione della condizione di procedibilità.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 86, comma 2, lett. c) e comma 6, c.g.c., ritenendo la posta di danno individuata nella sua configurazione di costo per attività amministrativa extra ordinem e determinata nel preciso ammontare. Nel merito, accerta la sussistenza del rapporto di servizio, l’antigiuridicità delle condotte e la connotazione dolosa, evidenziata dalla reiterazione e pianificazione della condotta e dalla consapevole deviazione dagli scopi istituzionali.
Il danno patrimoniale è ritenuto provato attraverso gli esiti dell’attività istruttoria straordinaria, che ha imposto un concreto aggravio dei carichi di lavoro, con nesso causale accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. Il Collegio condanna il convenuto al pagamento di euro 252,67, con rivalutazione e interessi, respingendo la domanda di applicazione del potere riduttivo, non esercitabile nei casi di responsabilità dolosa, e ponendo le spese a suo carico.
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Nota della Redazione
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