Aliquota art. 54 d.P.R. 1092/1973 non spetta a chi ha sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 27 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aliquota maggiorata di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione nei soli confronti del personale militare la cui pensione sia liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo, ai sensi del successivo comma 13. Ne consegue la non spettanza del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale di cui all’art. 54 a favore dei destinatari del sistema retributivo.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 112/2023, aveva accolto la domanda di due ex capi reparto esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocati in pensione prima dell’instaurazione del giudizio, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base all’aliquota maggiorata di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale disposizione rappresentasse la disciplina normale per il personale militare con anzianità pari o superiore ai diciotto anni al 31.12.1995.

Avverso la decisione ha proposto appello l’INPS, limitatamente alle posizioni dei due pensionati, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995. L’Istituto ha evidenziato che entrambi avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un servizio utile superiore ai diciotto anni, con liquidazione della pensione secondo il sistema retributivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia degli appellati e del Ministero dell’Interno, ritualmente citati ma non costituitisi, risultando regolarmente instaurato il contraddittorio.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il gravame. Dalla documentazione in atti emerge che i due pensionati, alla data del 31/12/1995, avevano già maturato un servizio utile ai fini pensionistici superiore ai diciotto anni. Trova quindi applicazione l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, che dispone la liquidazione interamente retributiva della pensione per i lavoratori che a quella data possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Tale esito non è inficiato dalla riforma c.d. “Fornero”, che ha introdotto anche per questa tipologia di pensioni la possibilità, previa comparazione con l’ipotesi alternativa di computo interamente retributivo, di un computo misto a decorrere dal 2012, restando fermo il computo retributivo per il periodo precedente.

La Sezione richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 1 e 12/QM del 2021, secondo cui il beneficio di cui all’art. 54 del TU pensionistico si riferisce a coloro che godano di un trattamento previdenziale calcolato con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per essere in possesso di un’anzianità inferiore ai diciotto anni alla data del 31/12/1995. L’applicazione tout court dell’art. 54 e dell’aliquota fissa del 44% non può essere generalizzata per tutto il personale militare, ma va circoscritta a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.

L’orientamento risulta ormai pacifico nella giurisprudenza contabile di appello, che ha ripetutamente escluso il diritto alla riliquidazione per i soggetti destinatari del sistema retributivo (Sez. I App. n. 477/2023; Sez. II App. n. 77/2024, n. 542/2022, n. 482/2022, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 141/2025; Sez. III App. n. 114/2023). L’appello è stato dunque accolto, con annullamento della sentenza gravata limitatamente alle posizioni dei due pensionati.

Le spese di difesa sono state compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della riscontrabilità, nella giurisprudenza di merito, di pronunzie di diverso orientamento sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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