Requisiti pensione anticipata militare valutati alla data del congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 25 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione anticipata del militare presuppone il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi alla data del collocamento in congedo. La valutazione dell’INPS va effettuata con riferimento all’ultimo giorno di servizio, non essendo configurabile un diritto alla pensione anticipata a fattispecie progressiva, maturabile dopo la cessazione dello status di lavoratore dipendente. Il collocamento nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 887 del d.lgs. n. 66/2010, non conserva lo status di militare in servizio, perché presuppone l’avvenuto congedo e gli obblighi correlati sorgono solo in caso di guerra o di grave crisi internazionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e, successivamente, nell’Esercito italiano. Collocato in congedo e nella categoria della riserva su sua richiesta, ha presentato domanda di pensione di anzianità anticipata. L’INPS ha rigettato l’istanza con comunicazione per assenza dei requisiti anagrafici al momento del congedo.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, deducendo l’eccesso di potere: alla data della domanda possedeva un’anzianità contributiva e un’età anagrafica sufficienti, né rilevava il difetto al momento del congedo, avendo conservato, quale collocato in riserva, lo status di militare dell’Arma. L’amministrazione previdenziale si è costituita sostenendo il difetto dei requisiti all’ultimo giorno di servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo dirimente la circostanza che i requisiti per il pensionamento anticipato debbano essere posseduti alla data del collocamento in congedo e non in epoca successiva. Il requisito anagrafico dei 57 anni di età, non posseduto al congedo, non può essere maturato successivamente in presenza del solo requisito contributivo.
Non giova al ricorrente il richiamo al messaggio INPS n. 219/2013, secondo cui una volta acquisito il diritto alla pensione si può accedere alla prestazione da qualsiasi momento successivo: ciò che rileva è che il ricorrente non aveva maturato i requisiti alla data del congedo. La disposizione normativa è chiara nell’attribuire la pensione anticipata ai lavoratori dipendenti, condizione che va esaminata all’ultimo giorno di servizio.
La Corte esclude la configurabilità di un diritto alla pensione anticipata a fattispecie progressiva, maturato mentre il titolare non riveste più lo status di lavoratore dipendente. Nemmeno la tesi della conservazione dello status di Carabiniere per effetto della riserva convince: l’art. 887 del d.lgs. n. 66/2010 prevede che in tale categoria confluiscono i militari che cessano dal servizio permanente, con obblighi correlati ai soli casi di guerra o grave crisi internazionale.
Il riservista, dunque, non è militare in servizio, perché l’ingresso nella categoria presuppone l’avvenuto congedo. Nel percorso argomentativo la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il periodo di collocamento nella riserva non è qualificabile come servizio effettivo, trovandosi il militare in una situazione di sospensione, potenzialmente definitiva, dal servizio.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti dell’INPS in € 500,00.
Nota della Redazione
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