Rinuncia al ricorso e spese a carico del rinunciante (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 133 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a., la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono. La rinuncia può essere dichiarata in udienza e documentata nel verbale. Le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico della parte rinunciante, salvo che ricorrano i presupposti per la compensazione. Il malfunzionamento della posta elettronica certificata imputabile a negligenza, imprudenza o disattenzione dell’operatore economico non giustifica la mancata visione degli atti, operando il principio di auto-responsabilità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti presentata il 22.12.2025, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna al rilascio dei documenti. L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, costituitasi, ha prodotto la nota di rigetto dell’istanza. A fronte di ciò, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che, per un problema informatico nel passaggio dal precedente indirizzo di posta elettronica censito nel registro delle imprese a quello attuale, non aveva potuto visionare la nota inviata dall’Azienda, con la conseguenza che i termini per impugnarla erano già decorsi.
All’udienza camerale la ricorrente ha ribadito la rinuncia, insistendo per la compensazione delle spese. L’Azienda e la società controinteressata hanno aderito alla rinuncia, chiedendo però la regolazione delle spese a proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84 del c.p.a., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie nessuno si è opposto: l’Azienda e la controinteressata hanno anzi dichiarato di aderire alla rinuncia. Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a..
Sul regime delle spese, il Collegio applica il secondo comma dell’art. 84 del c.p.a.: le spese degli atti di procedura compiuti vanno poste a carico della parte rinunciante, non ricorrendo i presupposti per disporne la compensazione.
Quanto al problema informatico dedotto dalla ricorrente, il Tribunale ritiene operante il principio di auto-responsabilità incombente su tutti gli operatori economici, trattandosi di rapporto accessivo a quello instaurato per la partecipazione alla procedura di gara. Le conseguenze del malfunzionamento, dipese da negligenza, imprudenza o disattenzione del singolo operatore, devono rimanere ad esso imputabili. Le spese sono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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