Ottemperanza al giudicato: improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 719 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato il provvedimento che costituiva l’oggetto dell’obbligo accertato e abbia avviato l’attività materiale di corresponsione dell’indennizzo. Ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, il pagamento delle somme dovute o il loro deposito integrano l’efficacia dell’atto di acquisizione, ma costituiscono un post factum rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva. L’emissione del nulla osta al pagamento e l’accettazione dell’indennizzo da parte dell’interessato rendono la sequenza procedimentale certa e non più contestabile, con la conseguenza che il ricorrente non può trarre alcuna ulteriore utilità da una pronuncia di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, con una precedente sentenza del TAR Lombardia passata in giudicato, la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi entro novanta giorni sull’istanza di acquisizione sanante o di restituzione in pristino di alcuni terreni occupati per la realizzazione di un tratto stradale. Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata la conclusione della procedura ablativa, con fissazione del termine e nomina di un commissario in caso di inosservanza.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante e ha depositato la dichiarazione di accettazione dell’indennizzo sottoscritta dal ricorrente, oltre al nulla osta al pagamento. Di qui la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale, subordinata alla documentazione dell’avvenuto deposito delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la vicenda in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non di cessazione della materia del contendere. La differenza rileva sul piano processuale: l’adempimento intervenuto ha reso inutile una pronuncia di merito, poiché l’obbligo accertato in capo all’amministrazione è stato integralmente soddisfatto.

Il punto centrale è la natura dell’attività ancora mancante. Il pagamento dell’indennizzo, o il suo deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, d.P.R. n. 380/2001, non era stato eseguito né documentato. Il Collegio ha però osservato che l’art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 configura il pagamento o il deposito come condizione sospensiva del passaggio di proprietà, cioè come fase integrativa dell’efficacia del provvedimento, non come elemento costitutivo dell’obbligo di provvedere.

Da qui la distinzione decisiva: l’accantonamento delle somme costituisce un’attività materiale, cui si riconnettono effetti traslativi anche quanto al passaggio del rischio, ma resta un post factum rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva. L’adozione del formale provvedimento di acquisizione esaurisce l’obbligo che il giudicato aveva imposto all’amministrazione.

Il Collegio ha poi valorizzato la sequenza procedimentale già compiuta: alla quantificazione dell’indennizzo ha fatto seguito l’accettazione da parte del ricorrente e il rilascio del nulla osta al pagamento. Questi atti conducono la vicenda su binari certi e non più soggetti a contestazione. Il ricorrente non potrebbe quindi ricevere alcuna ulteriore utilità da una decisione nel merito, dovendo attendere soltanto l’accredito delle somme.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della sequenza procedimentale descritta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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