Atto di mero avviso sulla scadenza della concessione demaniale è inammissibile (TAR Toscana n. 551 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non ha natura provvedimentale, né portata lesiva autonoma, la nota con cui il Comune si limiti a ricordare alla società concessionaria la prossima scadenza della concessione demaniale marittima e i conseguenti obblighi di ripristino dell’area, evidenziando gli effetti che derivano da altri provvedimenti non impugnati. Un atto siffatto non si inserisce in un procedimento amministrativo e non costituisce manifestazione di potere amministrativo. Il ricorso proposto avverso tale comunicazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse, risolvendosi in un’inammissibile azione di accertamento a tutela di interessi legittimi relativa a poteri non ancora esercitati dall’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima ad uso parcheggio su un’area situata nel Comune di Viareggio, frazione di Torre del Lago, ricompresa nel perimetro del Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Il titolo è stato oggetto di proroghe disposte ex lege, da ultimo fino al 31 dicembre 2024. Il Piano di Gestione del Parco ammette il mantenimento stagionale dell’area di sosta solo in ragione della situazione di titolarità esistente, stabilendo che in caso di cessazione o cambio di titolarità l’area torni a zona dunale.

Con nota ricevuta via pec il 25 gennaio 2024, il Comune ha comunicato alla società che alla scadenza della concessione l’intera area avrebbe dovuto essere rimessa in pristino stato ovvero a zona dunale, salvo nuovo nulla-osta del Parco che disponesse diversamente. La società ha impugnato tale comunicazione, deducendo l’inapplicabilità della proroga ex lege alla concessione ad uso parcheggio e il contrasto della nota con le previsioni del Piano del Parco. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità, valorizzando la natura non provvedimentale della nota impugnata. Questa non costituisce risposta ad un’istanza di rinnovo, che non risulta proposta dalla ricorrente, ma una mera comunicazione a scopo informativo con cui il Comune ha ricordato alla concessionaria la scadenza del titolo e gli effetti che ne sarebbero derivati.

La nota, in particolare, non si inserisce all’interno di un procedimento amministrativo, non costituisce manifestazione di potere amministrativo e non ha portata lesiva autonoma. L’amministrazione si è limitata a evidenziare gli effetti che al 31 dicembre 2024 sarebbero scaturiti da altri provvedimenti — la delibera di Giunta e la determinazione dirigenziale richiamate nella nota stessa — rimasti non impugnati.

Da qui la qualificazione del ricorso come sostanzialmente volta a un’azione di accertamento a tutela di interessi legittimi, relativa alla possibilità di rinnovare la concessione della ricorrente. Tale azione non è ammessa dall’ordinamento, specie quando abbia ad oggetto poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in via preliminare per difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate tenuto conto delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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