Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 161 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato è passato in giudicato e risulta inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. Alla scadenza infruttuosa del termine assegnato, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso di due docenti, aveva dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento a determinati anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. Il titolo, passato in giudicato, quantificava gli importi dovuti a ciascuna ricorrente.
Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza al TAR Sicilia, chiedendo l’attuazione della sentenza del giudice ordinario. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo di cui era stata fornita prova. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha previsto l’intervento sostitutivo, su sollecitazione della parte interessata, di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quale ausiliario è stato designato il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici dello stesso Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio ha escluso il compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da diversi precedenti amministrativi.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha imposto al commissario il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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