Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 12 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 consente al convenuto in primo grado di definire il giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Ammessa la richiesta, il collegio determina la somma dovuta, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e stabilisce l’udienza in camera di consiglio in cui accerta l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione. Integrati tali presupposti, la Corte definisce il giudizio con sentenza dichiarativa dell’intervenuta definizione alternativa. La sentenza di primo grado non è impugnabile. Al collegio compete la sola valutazione di congruità della somma, restando ogni ulteriore accertamento riservato al rito ordinario.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione di un danno erariale trasmessa da un’azienda ospedaliera, conseguente alla transazione con cui la stessa aveva liquidato a un paziente la somma di euro 65.000,00 a tacitazione dei danni derivanti da un intervento chirurgico nel corso del quale era stato lasciato nell’addome un corpo estraneo. La Procura regionale ha citato in giudizio l’equipe operatoria, contestando a ciascun componente una colpa grave per omessa verifica delle procedure di conteggio dei materiali.

Alla convenuta, aiuto chirurgo all’epoca dei fatti, è stata in un primo momento ascritta una quota di euro 6.500,00, poi rideterminata in euro 9.285,71 in ragione della riduzione delle posizioni contestate. La questione giunge alla Sezione per la definizione del giudizio a seguito di istanza di rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c., che introduce il rito abbreviato con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme all’erario. La richiesta, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

Il collegio osserva che, in sede di rito abbreviato, gli compete deliberare sulla richiesta oggetto dell’accordo delle parti, motivando sulla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Ogni altra valutazione resta riservata al rito ordinario, ove nel pieno contraddittorio possono essere esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari e assunte le prove.

Nella specie, la convenuta ha formulato istanza di definizione anticipata, chiedendo di versare una somma pari al 30 per cento della pretesa. La Procura, pur esprimendo parere favorevole, ha ritenuto che la somma dovesse essere determinata nella misura del 40 per cento, pari a euro 3.714,28. La Sezione ha accolto la richiesta con decreto, indicando il termine per il versamento e fissando la camera di consiglio per la verifica.

La Corte rileva che all’ammissione al rito ha fatto seguito la puntuale esecuzione del pagamento, comprovata dalla documentazione depositata: il versamento effettuato il 25 luglio 2025 e l’ordinativo di riscossione rilasciato dall’ente beneficiario. Risultano così integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa ai sensi dell’art. 130 c.g.c.

Quanto alle spese, non sussistendo le condizioni per la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le stesse sono poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell’erario dello Stato. La Corte dichiara pertanto l’intervenuta definizione alternativa del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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