Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2110 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro rimasta ineseguita, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che siano stati effettuati pagamenti, nemmeno parziali. In tal caso assegna all’Amministrazione un termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando risulti eccessivamente afflittiva in ragione dell’esiguità del debito, dei vincoli normativi e di bilancio e dello stato della finanza pubblica.

Il Fatto

Una docente ottiene dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per un importo complessivo di euro 3.000,00 riferito agli anni scolastici indicati nel titolo.

Notificato il titolo esecutivo, decorre il termine dilatorio senza che l’Amministrazione provveda. La ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con memoria di stile, senza contestare il credito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle Amministrazioni pubbliche.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che non sono stati effettuati pagamenti, neppure parziali. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito resta così non contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha chiarito come tali ragioni vadano apprezzate in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, oltre all’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *