Esame avvocato, sufficienza del voto numerico e sindacato del giudice (TAR Lombardia n. 660 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla sottocommissione alla prova scritta dell’esame di avvocato costituisce motivazione adeguata e sufficiente del giudizio di insufficienza, in linea con l’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo l’orientamento consolidato del giudice di appello. La scelta motivatoria del voto numerico, adeguatamente contestualizzata, risponde ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. e non incontra ostacoli nell’ordinamento eurounitario, che esige criteri chiari, oggettivi e trasparenti ma non impone una motivazione analitica. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sul giudizio della commissione, espressione di discrezionalità tecnica, resta confinato ai vizi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti, e presuppone che il ricorrente fornisca un principio di prova, normalmente mediante elaborati comparativi o pareri pro veritate. Il mero dissenso valutativo prospettato dal candidato non è idoneo a superare il limite esterno della discrezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha sostenuto nella sessione 2024 l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso una Corte di Appello, con correzione da parte della competente sottocommissione. La prova scritta, disciplinata dall’art. 4 quater del D.L. 10 maggio 2023, applicabile alle sole sessioni dal 2023 al 2025, consisteva nella redazione di un unico atto in materia scelta dal candidato. Egli ha optato per il diritto penale.
All’esito della correzione ha conseguito il voto di undici/trentesimi, con conseguente non ammissione alla prova orale. L’elaborato non recava alcun segno di correzione e il voto non era accompagnato da motivazione né da verbale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione davanti al TAR Lombardia, ottenendo in sede cautelare un’ordinanza di accoglimento ai fini del riesame, poi riformata dal Consiglio di Stato. La causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto delle argomentazioni con cui il giudice di appello, con la sentenza n. 9734 del 2025, ha confermato e rafforzato l’orientamento tradizionale sulla sufficienza del voto numerico, ritenendolo anzi più idoneo di un giudizio discorsivo a esternare le ragioni della valutazione, per la sua standardizzazione e immediata percepibilità rispetto a una scala di valori oggettiva e predefinita dai criteri ministeriali.
Il TAR ricorda come il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di riproporre alla Corte costituzionale le questioni già decise con la sentenza n. 175 del 2011, ritenendo che i principi ivi enunciati conservino attualità e che il reiterato differimento del regime transitorio dell’art. 49 della legge n. 247/2012 resti scelta di politica legislativa non sindacabile. Nega rilievo alla lettura costituzionalmente orientata secondo cui l’obbligo di motivazione analitica introdotto dall’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 non rientrerebbe tra le norme sospese.
Il Collegio dichiara di non condividere pienamente questa impostazione. Il voto numerico non manifesta le ragioni effettive dell’inidoneità e l’ordinamento eurounitario esige uno standard motivazionale più elevato, desumibile dalla Direttiva 2006/123/CE, richiamata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010, oltre che dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali. Demandare al giudice la ricostruzione a posteriori del percorso logico della commissione trasformerebbe il sindacato di legittimità in sindacato sostitutivo, fondato su presupposti congetturali.
Valuta positivamente le pratiche sperimentali adottate da alcune Corti di Appello, che con sintetiche motivazioni scritte, indicazioni dei criteri non rispettati o moduli precompilati contemperano buon andamento e trasparenza senza allungare i tempi di correzione.
Tuttavia, le esigenze di certezza del diritto e di tendenziale uniformità degli orientamenti prevalgono sul convincimento soggettivo del giudice: il primo motivo è respinto. Il secondo è infondato, perché le contestazioni investono il merito di una valutazione espressione di ampia discrezionalità tecnica e il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova ex art. 64, comma 1, c.p.a. Il ricorso è respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
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