Colpa grave esclusa per responsabile finanziario con prescrizioni imminenti e organico ridotto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 9 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del responsabile di settore finanziario di un ente locale non si configura quando la condotta è resa in un contesto operativo non ordinario, caratterizzato da grave carenza di risorse, da un numero ridotto di ore settimanali assegnate e dalla necessità di avviare un’istruttoria temporalmente condizionata dalla prossimità della prescrizione o della decadenza del diritto alla riscossione. Le singole pronunce di annullamento degli avvisi di accertamento adottate dal giudice tributario non costituiscono monadi dalle quali inferire automaticamente l’elemento soggettivo, dovendo essere contestualizzate alla luce dei precedenti di segno opposto e del contesto operativo concreto. L’accertamento della colpa grave deve ispirarsi a una considerazione globale di tutti gli elementi di fatto e di diritto della singola fattispecie, con riguardo alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore e al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile pro tempore del settore finanziario di un Comune, contestandogli di aver causato, con condotta gravemente colposa, un danno erariale quantificato in € 22.591,00. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’adozione di cinque avvisi di accertamento dell’IMU per le annualità 2013-2014, dichiarati nulli dal giudice tributario per profili attinenti all’invalidità della sottoscrizione e per la notifica di due avvisi in favore di un soggetto diverso dal contribuente destinatario.
Il convenuto ha contestato integralmente la pretesa, evidenziando l’avvicendamento di tre responsabili del settore nel periodo di riferimento, l’assegnazione di sole 12 ore settimanali, il contestuale incarico reggente presso altro ente e l’assenza di alcuna prescrizione dei crediti tributari prima della cessazione dell’incarico. Il Comune danneggiato ha dispiegato intervento adesivo dipendente aderendo alle richieste della Procura erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rigettato integralmente la domanda, ritenendo dirimente la non configurabilità della colpa grave in capo al convenuto. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la colpa grave consiste in una evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta, connotata da inosservanza del minimo di diligenza o da marchiana imperizia, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento del compito d’ufficio.
Su tale base, la Corte valorizza la circostanza, allegata dal convenuto e non contestata, che l’ente, in gravi problemi di cassa, si trovava a dover tentare di incassare somme mai riscosse, con conseguente istruttoria temporalmente condizionata dalla prossimità della prescrizione o della decadenza. Il responsabile ha operato in una situazione non ordinaria e per un numero ridotto di ore settimanali, circostanza che, pur non essendo di per sé scriminante, deve essere valorizzata per ricostruire la cornice concreta in cui si è svolta l’azione amministrativa.
Quanto alla sottoscrizione con procedura informatica e all’individuazione del destinatario della notifica, il Collegio osserva che tali fattispecie non hanno condotto all’annullamento degli atti in altri contenziosi tributari. A fronte di pronunce di segno opposto in casi analoghi, scolora qualsiasi addebitabilità soggettiva. Quanto all’errore nell’individuazione del destinatario, non è censurabile l’affidamento riposto dal convenuto sugli atti della precedente responsabile e sulle banche dati comunali.
Le pronunce tributarie di primo grado poste a fondamento della pretesa non possono essere considerate isolatamente, dovendo essere contestualizzate anche alla luce dell’(im)possibilità del convenuto di incidere sulla gestione del contenzioso e sull’impugnazione delle decisioni sfavorevoli. In via incidentale, il Collegio ravvisa almeno due fattori interruttivi del nesso causale: la mancata prescrizione dei crediti alla data di cessazione dell’incarico e la decisione del Comune di non impugnare le pronunce di primo grado, nonché le modalità di difesa adottate. Emergono, invece, ulteriori fattori causali autonomi riconducibili alla disorganizzazione dell’ente.
Nota della Redazione
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