Diniego del passaporto per pena detentiva da espiare è atto vincolato (TAR Lombardia n. 1846 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale è atto vincolato, non essendo rimessa all’amministrazione alcuna valutazione discrezionale. L’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967 non contrasta con l’art. 27 direttiva 2004/38/CE. Le prescrizioni limitative della discrezionalità ivi contenute riguardano i provvedimenti amministrativi ad hoc e ad personam, adottati in funzione preventiva per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, e non le restrizioni conseguenti all’esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva. Queste ultime operano ope legis quale implicazione naturale del giudicato penale e non richiedono la verifica del comportamento personale quale minaccia reale, attuale e grave.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza alla Questura competente per ottenere il rilascio del passaporto. L’amministrazione ha respinto la domanda rilevando, dal certificato del casellario giudiziale, l’esistenza di una sentenza della Corte di Appello divenuta irrevocabile nel 2022, con condanna a una pena detentiva non ancora espiata. Il diniego è stato fondato sull’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967, quale atto dovuto in presenza di pena da espiare.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo un unico motivo: il contrasto tra la norma nazionale e l’art. 27 direttiva 2004/38/CE, che non consentirebbe limitazioni alla libertà di espatrio se non caso per caso e in presenza di un comportamento personale concretamente pericoloso. Ha rappresentato di avere pendente l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e di subire un pregiudizio ai propri interessi commerciali all’estero. Il Ministero dell’Interno si è costituito, eccependo l’inammissibilità per mancata evocazione del Ministero degli Affari Esteri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di rito. L’art. 5 legge n. 1185/1967 configura una delegazione intersoggettiva di poteri dal Ministero degli Affari Esteri ai questori, i quali agiscono quali autorità delegate ex lege e non come meri firmatari di un atto rimasto di competenza ministeriale. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso va notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato: nella specie la Questura, già evocata in giudizio. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il TAR richiama l’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967, che preclude il passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale. La norma conferisce al rilascio natura vincolata, senza margini di apprezzamento discrezionale. Non si pone quindi alcun problema di bilanciamento in concreto.

Il Collegio esclude il contrasto con la normativa europea, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3532/2015. L’art. 27 direttiva 2004/38/CE disciplina la potestà discrezionale dell’amministrazione di imporre limiti alla libertà di circolazione con provvedimenti ad hoc e ad personam, di natura preventiva, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità. Solo a tali provvedimenti si riferiscono i requisiti della minaccia reale, attuale e sufficientemente grave.

La direttiva non menziona le restrizioni inerenti all’esecuzione di una condanna definitiva. Il fatto che non le menzioni non le rende recessive rispetto alla libertà di circolazione. Opera il criterio dell’argumentum a fortiori: se la libertà di circolazione può essere sacrificata da una valutazione discrezionale a fini di pubblica sicurezza, a maggior ragione la deroga è consentita quando costituisce implicazione naturale del giudicato penale. L’elencazione delle ipotesi derogatorie non è tassativa, ma esemplificativa.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’oggetto della controversia e delle questioni giuridiche trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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