Ripetizione di indebito esclusa quando il pagamento è sorretto da delibera e convenzione consolidate (TAR Puglia n. 564 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex artt. 2033-2040 c.c. postula la prova, a carico del solvens, dell’assenza della causa debendi e dell’error solventis, non essendo sufficiente il mero depauperamento patrimoniale. Non può configurarsi alcun indebito quando il pagamento del contributo di costruzione sia stato effettuato in esecuzione di una delibera comunale mai impugnata e di una convenzione urbanistica sottoscritta in forma pubblica ed eseguita per anni, fattispecie ormai consolidata. In tal caso, il privato che abbia prestato acquiescenza al rapporto obbligatorio non può a posteriori disconoscerne la validità, violando il divieto di venire contra factum proprium. La cessazione della materia del contendere, per la parte della domanda già satisfatta dall’Amministrazione, non incide sulla soccombenza virtuale dell’altra domanda, respinta nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire risalente e integrato da successive SCIA, chiedeva al Comune la restituzione delle somme versate a titolo di costo di costruzione, comprensive della cd. maggiorazione del 30%, in attuazione di una convenzione urbanistica stipulata nel 2014. Avverso il diniego parziale di rimborso, la società proponeva ricorso, articolando due motivi: il primo riguardava il contributo per le aree a parcheggio, il secondo l’indebito oggettivo riferito alla maggiorazione del 30%.

In data successiva, il Comune accoglieva la richiesta concernente il primo motivo, disponendo il rimborso parziale, ma confermava il rigetto per la maggiorazione, in quanto applicata in esecuzione della delibera consiliare e della convenzione, mai impugnate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della cessazione della materia del contendere in relazione al primo motivo di ricorso, in considerazione dell’intervenuto rimborso disposto dall’Amministrazione. Ha invece respinto la domanda concernente la ripetizione delle somme versate a titolo di maggiorazione del 30%, ritenendo infondata la prospettazione di un indebito oggettivo.

Il TAR ha precisato che l’azione di ripetizione, disciplinata dagli artt. 2033-2040 c.c., richiede la prova dell’assenza di una valida causa giuridica del pagamento e dell’errore del solvens. Nel caso di specie, il pagamento risultava sorretto dal combinato disposto della delibera consiliare e della convenzione urbanistica, sottoscritta in forma pubblica e spontaneamente eseguita con i relativi versamenti. La fattispecie si era pertanto consolidata nel tempo, senza che la società avesse proposto alcuna impugnazione avverso gli atti presupposti.

Il giudice ha escluso che possa configurarsi un depauperamento con correlativo ingiusto vantaggio dell’ente, considerato che le somme versate a titolo di contributo di costruzione hanno la funzione di compensare l’arricchimento del privato derivante dall’edificazione e di finanziare le opere pubbliche connesse. Ha inoltre rilevato l’assenza di un errore del solvens, il quale aveva prestato acquiescenza all’obbligazione e l’aveva adempiuta in conformità al programma amministrativo-negoziale concordato.

La sentenza ha quindi affermato il principio del divieto di venire contra factum proprium, non potendo la società disconoscere a posteriori la validità di una delibera inoppugnata e di una convenzione da essa liberamente sottoscritta. In assenza di pronunciamenti giudiziali di annullamento della delibera o di nullità della convenzione, la causa solvendi doveva ritenersi sussistente al momento del pagamento e non era venuta meno successivamente. Le spese di lite sono state poste a carico della società, in ragione della soccombenza sulla domanda rigettata e della parziale cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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