La scia del promissario acquirente è inammissibile senza titolo reale (TAR Molise n. 354 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il promissario acquirente, in quanto titolare di un mero diritto obbligatorio e non di un diritto reale sull’immobile, non è legittimato alla presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, il quale richiede la titolarità del diritto di proprietà o comunque un titolo che abiliti a richiedere il titolo edilizio. Il diritto obbligatorio derivante dal contratto preliminare non può concorrere né prevalere rispetto al diritto reale del promittente venditore. I vizi procedimentali, ivi compresa l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e il mancato riscontro alle istanze di accesso, sono ininfluenti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando il provvedimento sia comunque sostanzialmente corretto.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di promissaria acquirente di un immobile, presentava una SCIA per un intervento di demolizione e ricostruzione del manufatto. Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, adottava un diniego definitivo fondato sulla mancanza, in capo alla società, della titolarità del diritto di proprietà sul bene.
La società impugnava il provvedimento diniegatorio, contestando la violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, e chiedeva l’accertamento dell’obbligo del Comune di ostendere gli atti oggetto di una pregressa istanza di accesso. Si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata, che avevano presentato una propria pratica edilizia riferita al medesimo manufatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la domanda ex art. 116 c.p.a. relativa all’accesso agli atti, essendo i documenti richiesti già stati depositati in giudizio dall’ente locale.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 11 d.P.R. n. 380/2001 subordina il rilascio del permesso di costruire alla titolarità della proprietà o alla sussistenza di un titolo che legittimi la richiesta. Il promissario acquirente, titolare di un diritto obbligatorio e non reale, non può considerarsi legittimato alla presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire, non essendo configurabile alcun potere dispositivo sull’immobile.
La sentenza ha valorizzato ulteriormente il contenuto del contratto preliminare, il quale non attribuiva al promissario alcun potere di richiedere titoli edilizi e, anzi, poneva l’onere di definire le pratiche di condono esclusivamente in capo alla promittente venditrice. L’efficacia stessa del negozio era subordinata all’avveramento di condizioni di cui non vi era prova, circostanza che escludeva la qualifica stessa di promissaria acquirente.
Il TAR ha infine applicato il principio dell’ininfluenza dei vizi procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, rilevando che il provvedimento impugnato era sostanzialmente corretto poiché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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