Onere motivazionale del Comune sulla SCIA a sanatoria e vetrate amovibili (TAR Lombardia n. 1590 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una SCIA a sanatoria ex artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune non può limitarsi a ribadire la difformità dell’opera rispetto al titolo originario. Grava sull’amministrazione l’onere di indicare le ragioni per cui il sopravvenuto titolo edilizio non sia idoneo a sanare l’abuso, cioè le norme edilizie o i vincoli che impediscono la presentazione del titolo in sanatoria. La natura precaria dell’opera non dipende dalla tipologia dei materiali né dalla facile amovibilità, ma dalla oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare. Le vetrate panoramiche amovibili rientrano di regola nell’edilizia libera.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in Milano, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato inammissibile e inefficace la SCIA a sanatoria presentata il 12.5.2022 per la chiusura di una tettoia realizzata con titolo precedente, contestualmente ordinando il ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Avverso l’atto hanno articolato tre motivi: la riconducibilità delle opere a difformità parziali e non a variazioni essenziali; il difetto di motivazione in ordine alla gravità dell’abuso; il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio procedimentale, per non aver la comunicazione di avvio del procedimento prospettato la circostanza relativa allo sviluppo della superficie lorda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nel secondo motivo. Ricostruisce l’istituto dell’accertamento di conformità, introdotto dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e recepito dal testo unico dell’edilizia, richiamando l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che subordina il permesso in sanatoria alla doppia conformità e al pagamento dell’oblazione.

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. I, decisione 12.09.2024 n. 35780/18), secondo cui l’autorizzazione retroattiva sana le violazioni formali dei lavori conformi alle norme edilizie, e la Cons. Stato, sez. VI, n. 2160 del 2017.

Il provvedimento impugnato aveva qualificato il manufatto come variazione essenziale ex art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 54 della legge regionale n. 12/2005, per difetto delle caratteristiche della struttura leggera e amovibile. Il Collegio rileva che il Comune si è limitato a ripetere quanto già contenuto nell’ordine di demolizione, senza indicare le norme o i vincoli ostativi alla sanatoria.

Il richiamo al PGT, che inserisce l’immobile nel Tessuto Urbano Consolidato quale Ambito di Rinnovamento Urbano e di Rigenerazione Ambientale, resta privo di conseguenze argomentative: non risulta alcun vincolo di inedificabilità assoluta. Quanto alla struttura dell’opera, il Collegio richiama Cass. pen., Sez. III, n. 6872 del 2017, secondo cui la precarietà non deriva dai materiali né dall’amovibilità, e l’art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 380/2001, che riconduce le VEPA all’edilizia libera. Non risulta accertato che l’opera fuoriesca da tali limiti.

Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese nei confronti del Comune e nulla nei confronti della controinteressata, che ha revocato la costituzione in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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