Ricorrezione dell’elaborato d’esame disposta dal giudice cautelare per manifesta incoerenza valutativa (TAR Lombardia n. 647 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione esaminatrice in sede di correzione degli elaborati è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, con riferimento al criterio tecnico applicato e al procedimento applicativo seguito. I criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale del Ministero della Giustizia delineano l’ambito entro cui l’Amministrazione deve veicolare le valutazioni e il mancato rispetto di tale paradigma integra un difetto di istruttoria e di attendibilità del giudizio. In tal caso, il giudice cautelare può disporre la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’appello, in forma anonima e senza riferimenti al provvedimento, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti.
Il Fatto
Una candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2025 – risultava esclusa dalla prova orale in seguito alla correzione dell’elaborato scritto da parte della VI Commissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli. Avverso il provvedimento di non ammissione la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del diniego, la ricorrezione dell’elaborato e il risarcimento del danno in forma specifica.
La ricorrente censurava il provvedimento sotto molteplici profili: la composizione delle Sottocommissioni, la modalità di assegnazione degli elaborati secondo un criterio di progressione numerica anziché di rimescolamento, nonché la mancata motivazione del giudizio di non ammissione. Veniva inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-ter, d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025, nella parte in cui ha differito l’applicazione dell’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012 per la sessione 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare ai fini della ricorrezione dell’elaborato. Il Collegio ha preliminarmente affermato che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile dal giudice amministrativo anche sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche, quanto a coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, in coerenza con l’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
I nove criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia per la sessione 2025 delineano il perimetro entro il quale l’Amministrazione è obbligata a condurre le valutazioni. Tale aspetto – ha osservato il Tribunale – è sindacabile dal giudice amministrativo: nel caso concreto, il giudizio espresso non riflette il paradigma indicato, né rispetta canoni di coerenza e attendibilità, poiché non è oggettivamente riconducibile ai criteri prestabiliti.
La non riconducibilità del giudizio ai criteri di valutazione espressi dalla Commissione centrale integra, sotto altro profilo, anche un difetto di istruttoria. Il Collegio ha pertanto disposto una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’appello, individuata dal Tribunale, che dovrà operare in aderenza ai criteri già richiamati.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza in ragione della pendenza dell’esame, che rendeva urgente la definizione della posizione della candidata. Il Ministero è stato onerato di trasmettere l’elaborato alla Commissione designata in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, affinché la rivalutazione avvenga entro trenta giorni dalla trasmissione, da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di esito positivo, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla Commissione competente per Milano.
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Nota della Redazione
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