Annullamento emersione lavoro irregolare per mancato preavviso rigetto e buona fede (TAR Campania n. 4473 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è illegittimo se l’Amministrazione non ha notificato al lavoratore la richiesta di integrazione documentale e non ha attivato il contraddittorio procedimentale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 determina l’annullamento del provvedimento discrezionale. La notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario impone all’Amministrazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, di reiterare la richiesta di integrazione. La mancata traduzione degli atti in una lingua comprensibile allo straniero viola gli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava, tramite il proprio datore di lavoro, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta rigettava la domanda, rilevando che la richiesta di integrazione documentale, inviata al datore di lavoro tramite raccomandata A/R, non era stata recapitata per “destinatario sconosciuto”, e che il dichiarante non aveva fornito osservazioni nel termine assegnato.
Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 per mancata notifica della richiesta di integrazione al lavoratore, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto, e la violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998 in materia di traduzione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Con riferimento all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Collegio ha ricordato che il preavviso di rigetto costituisce una modalità di partecipazione al procedimento volta ad anticipare l’esplicitazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Il mancato rispetto di tale obbligo determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, a seguito della novella di cui all’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. n. 76/2020.
La Corte ha inoltre valorizzato il principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, codificato dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In presenza di una notifica non andata a buon fine, l’Amministrazione non può limitarsi a constatare l’irreperibilità del destinatario, ma deve porre in essere le attività necessarie a verificare con certezza l’indirizzo e, in ossequio alle regole di correttezza, ha l’onere di reiterare la richiesta di integrazione documentale.
Quanto alla posizione del lavoratore straniero, il Tribunale ha richiamato il principio per cui la mancata traduzione del provvedimento reiettivo, unitamente all’incertezza sulla conoscenza della lingua italiana, incide sulla legittimità del procedimento e sulla possibilità di esercitare il diritto di difesa, in violazione degli obblighi di comunicazione nella lingua comprensibile al destinatario imposti dal d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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