Notifica dell’appello alla sola parte non legittimata e inammissibilità del gravame (Corte dei Conti Sez. II App. n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello l’atto di impugnazione deve essere notificato al contraddittore necessario, ossia alla parte che ha assunto la veste di convenuto nel giudizio di primo grado ed è destinataria della domanda di responsabilità. La notifica eseguita esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali è stata dichiarata l’inammissibilità della citazione introduttiva, e che pertanto non hanno assunto la qualità di parti del rapporto processuale, non vale a instaurare il contraddittorio. Il difetto assoluto di vocatio in ius nei confronti dell’unico soggetto legittimato integra causa di inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio, in ragione della natura perentoria dei termini di impugnazione e della decadenza che ne consegue di diritto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con sentenza n. 96/2024, aveva condannato il tecnico, odierno appellante, al pagamento in favore dell’AGEA di una somma superiore a centomila euro, oltre rivalutazione e interessi, per la vicenda di contributi pubblici erogati nell’ambito di un programma regionale cofinanziato dall’Unione europea. Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la citazione nei confronti della società agricola beneficiaria e del suo legale rappresentante, trattenendo nel giudizio il solo tecnico.
Questi ha proposto appello, censurando il rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente e deducendo, nel merito, l’omessa e apparente motivazione nonché l’insufficiente supporto probatorio. In via subordinata ha contestato la quantificazione della pretesa erariale. La Procura generale e la difesa hanno eccepito la mancata notifica del gravame a soggetti del giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti affronta in via assorbente la questione della regolare instaurazione del contraddittorio, rilevando che l’atto di appello è stato notificato esclusivamente alla società agricola e al suo legale rappresentante, soggetti nei cui confronti il primo giudice aveva dichiarato l’inammissibilità della citazione introduttiva. Costoro, dunque, non avevano mai assunto la qualità di parti del rapporto processuale.
L’appellante, unico soccombente nel giudizio di primo grado, ha invece omesso di notificare l’impugnazione alla Procura regionale, unico contraddittore nei cui riguardi avrebbe dovuto avere luogo la vocatio in ius, indispensabile innesco del giudizio di appello. La notifica eseguita verso soggetti estranei al rapporto processuale non produce alcun effetto ai fini dell’instaurazione del contraddittorio.
Il percorso argomentativo si fonda sulla natura perentoria dei termini di impugnazione, espressamente qualificati tali dall’art. 178, comma 2, c.g.c., in combinato disposto con l’art. 43, comma 3, c.g.c., a tenore del quale i termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori, le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.
La Corte esclude che la sentenza pronunciata tra più parti possa essere qualificata come inscindibile ai fini di una rimessione in termini, difettando radicalmente il relativo presupposto. Rileva inoltre che l’auspicata integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura erariale, formulata dalla difesa con memoria del 15 ottobre 2025, non è consentita una volta spirato il termine perentorio, ormai decaduto.
L’inammissibilità dell’appello assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle riguardanti la mancata sospensione del processo contabile e il merito della pretesa risarcitoria. La Corte provvede infine alla integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione dell’esito processuale della vicenda.
Nota della Redazione
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