Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soddisfazione integrale, in via amministrativa, della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. La sopravvenuta definizione non preclude la regolazione delle spese: questa va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della condotta satisfattiva della parte resistente. All’esito di tale prognosi, riconosciuta la ragione sostanziale del ricorrente, la parte resistente va condannata a corrispondere al difensore che si sia dichiarato antistatario le spese di lite, liquidate in misura omnicomprensiva.
Il Fatto
La ricorrente, vedova titolare di pensione di reversibilità già quantificata in misura superiore al cinquanta per cento dell’assegno goduto in vita dal coniuge, chiedeva la rideterminazione del trattamento previdenziale e il parziale annullamento dell’indebito pensionistico richiestole dall’INPS.
Il Tribunale aveva riconosciuto a una precedente coniuge una quota della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 9 della l. 898/1970. In esecuzione di quel provvedimento l’INPS aveva riliquidato la pensione della ricorrente nella misura del quarantacinque per cento, anziché dell’ottantacinque per cento di quanto percepito, e aveva quindi richiesto la restituzione di una somma più elevata di quella effettivamente dovuta. I ricorsi amministrativi erano stati dichiarati inammissibili perché tardivi, sicché la ricorrente adiva la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’assenza di questioni preliminari e ha poi esaminato la concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalle parti.
Dalla documentazione emergeva che la domanda attorea era stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS, che aveva applicato quanto stabilito dal Tribunale. L’Istituto aveva dimostrato, con specifica allegazione, di aver proceduto alla rideterminazione del trattamento di reversibilità, con pagamento immediato dell’intero credito e recupero rateale dell’indebito rideterminato nella misura richiesta in ricorso.
Essendo venuto meno l’interesse originario, perché la pretesa sostanziale aveva trovato piena soddisfazione, la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, la ricorrente ne ha chiesto la liquidazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario. La Corte ha richiamato il principio della soccombenza virtuale: secondo una valutazione prognostica dell’esito del giudizio, l’INPS risulterebbe soccombente alla luce della ricostruzione in atti della vicenda, poiché l’errore di calcolo, attribuito dall’Ente a impostazioni dell’applicativo gestionale e a ritardi nel trasferimento della pratica, era all’origine della pretesa indebita.
La parte resistente è stata quindi condannata a corrispondere al difensore antistatario le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 omnicomprensive, con pronuncia definitiva e trasmissione alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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