Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1508 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale che sottoscrive il ricorso deve indicare l’oggetto del giudizio, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. Quando è rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non si applica la regola della procura apposta in calce, perché difetta la relazione materiale tra delega e atto processuale. Il vizio di genericità non è sanabile ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. ne fa requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, per i ricorsi notificati successivamente a tale data non è ammesso l’errore scusabile.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato.
L’Amministrazione non aveva eseguito. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad Acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso l’obbligo di adottare l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’assenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizione autografa, e notificata in copia informatica in allegato alla PEC contenente il ricorso. Essa non indicava il TAR competente, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a delegare il difensore “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Il Collegio ha ritenuto la procura assolutamente generica. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede una procura speciale, che indichi oggetto, parti e autorità. L’unica eccezione è la procura apposta in calce al ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non può estendersi ex art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la congiunzione informatica tra delega analogica e ricorso digitale non garantisce che il delegante conoscesse il contenuto dell’atto, né prova l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata allegata alla PEC, ritenendolo incompatibile con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha imposto la preesistenza o coeva collocazione temporale della procura rispetto al ricorso. Quanto alla sanabilità, la procura speciale è requisito di ammissibilità e il vizio si valuta al momento della proposizione, con esclusione del potere di rinnovazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Collegio ha infine escluso l’errore scusabile: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato l’11.11.2025, è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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