Illecito disciplinare universitario: risarcimento negato per mancata impugnazione della sanzione (TAR Lazio n. 14149 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è inammissibile se non è preceduta dall’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento lesivo, quando tale accertamento è ancora possibile. L’atto amministrativo non impugnato nel termine di decadenza diviene inoppugnabile e l’acquiescenza prestata dal destinatario preclude la successiva richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso per l’annullamento di una sanzione disciplinare è irricevibile se notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto. È altresì inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto che non sia sorretta da specifici motivi di censura.
Il Fatto
Un professore universitario, dipendente dell’Ateneo, aveva subito l’irrogazione di una sanzione disciplinare. Il docente, ritenendo il provvedimento viziato, adiva il TAR Lazio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della sanzione e il conseguente risarcimento del danno. L’atto disciplinare gli era stato comunicato a mezzo PEC nel mese di febbraio 2023, ma il ricorso giurisdizionale era stato notificato solo nel mese di aprile dello stesso anno, oltre il termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività del ricorso, nella parte in cui contestava la sanzione irrogata. La notifica del gravame, avvenuta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto, rendeva il ricorso irricevibile.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica avverso il provvedimento sanzionatorio, limitandosi a una contestazione generica.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto non era stato accertato alcun vizio del provvedimento. La sanzione, non essendo stata tempestivamente impugnata, era divenuta inoppugnabile; il ricorrente, non avendo contestato l’atto, vi aveva prestato acquiescenza.
Il Collegio ha infine evidenziato, ad abundantiam, la piena legittimità della sanzione, posto che il docente aveva violato la normativa sull’incompatibilità, omettendo di richiedere le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento di cariche in società esterne. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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