Chiarimenti di gara non possono modificare la lex specialis (TAR Lombardia n. 1322 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili solo quando restano nel perimetro dell’interpretazione della clausola della lex specialis, senza modificarne o integrarne il contenuto. Il chiarimento che attribuisca alla disposizione un significato diverso o maggiore rispetto al suo tenore testuale è inammissibile, perché le uniche fonti della procedura sono il bando, il capitolato e il disciplinare. In materia di appalti pubblici, il ricorrente che contesti la sola correttezza dei punteggi, senza chiedere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’aggiudicatario, deve dimostrare che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato con certezza aggiudicatario. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed errore di fatto.
Il Fatto
La stazione appaltante indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di facility management di una linea metropolitana, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Prima della scadenza, l’amministrazione rettificava il disciplinare, sostituendo la norma tecnica di riferimento tra le due certificazioni ambientali richieste per l’attribuzione del punteggio.
All’esito della gara, la società ricorrente si classificava seconda, con un distacco di 4,208 punti dall’aggiudicataria. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione e per il risarcimento, contestando l’attribuzione dei punteggi tecnici su alcuni sub-criteri. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale avverso i punteggi riconosciuti alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal limite del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche, circoscritto alla illogicità manifesta, al travisamento dei fatti e all’errore di fatto, non potendo risolversi in una nuova attribuzione dei punteggi.
Il nucleo decisivo riguarda i chiarimenti di gara. La stazione appaltante, dopo che un operatore aveva segnalato la discrasia tra la certificazione del bando originario e quella del disciplinare rettificato, precisava che il punteggio sarebbe stato riconosciuto in presenza dell’una o dell’altra. Il Collegio qualifica tale condotta come inammissibile novazione: il disciplinare vigente richiedeva una sola delle due certificazioni, e il chiarimento non poteva estendere la previsione. La difesa dell’amministrazione, secondo cui l’interesse era premiare le misure di mitigazione dei gas serra, è respinta come motivazione postuma.
Da qui la fondatezza della censura sulla certificazione attribuita all’aggiudicataria, con la decurtazione di 3 punti dal suo punteggio. Il Collegio esamina però la speculare censura della ricorrente sulla mancata attribuzione degli stessi 3 punti, e la respinge: la certificazione doveva essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento, e la mandante aveva prodotto un documento diverso e non equivalente al titolo richiesto.
Ne deriva che il ricorso non supera la prova di resistenza: anche decurtato, il punteggio dell’aggiudicataria resta superiore a quello della ricorrente, che non conseguirebbe il bene della vita. Il ricorso principale è quindi inammissibile per carenza di interesse.
Gli ulteriori motivi sono respinti: il chiarimento sulla licenza ambientale interpretava, senza modificarla, la clausola del disciplinare; la mancata produzione della relazione descrittiva integra violazione del principio di autoresponsabilità; il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione con l’amministrazione.
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Nota della Redazione
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