Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi e ripropone la valutazione del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 8815 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate nel giudizio di merito e a sollecitare una rivisitazione del fatto. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. La mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dal giudice di merito si risolve sostanzialmente nella proposizione di un “non motivo”.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto nel 1996 un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto produttivo. A seguito di verifiche, l’agevolazione era stata ridotta e ne era stato richiesto il recupero parziale. La società aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, il quale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Riassunto il giudizio, il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento negativo del credito, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. In relazione al primo motivo, concernente l’eccezione di prescrizione del diritto del Ministero alla restituzione, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto non solo sulla tardività dell’eccezione, ma anche sull’intervenuta interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ..
Il secondo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio e alla questione di giurisdizione, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata non aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, ma aveva distinto le questioni inerenti alla procedura di revoca del contributo da quelle relative alla verifica, in concreto, delle condizioni per l’erogazione. La censura, non confrontandosi con tale impostazione, finiva per attingere la conclusione di merito.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile perché, oltre a difettare della specifica indicazione delle affermazioni in diritto contrastanti con le norme invocate, si limitava a reiterare acriticamente i motivi di appello, chiedendo una rivisitazione del fatto e contrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui tale modalità di censura si risolve nella proposizione di un “non motivo”.
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Nota della Redazione
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