Procura speciale generica nel ricorso per ottemperanza: inammissibile e non sanabile (TAR Lombardia n. 1447 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti redatta su foglio separato, di cui sia notificata copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, deve contenere in sé gli elementi identificativi della controversia: l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La genericità della procura integra inammissibilità del ricorso, requisito che deve sussistere al momento della proposizione dell’atto. Dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 il vizio non è più sanabile mediante rinnovazione né scusabile per errore, per i ricorsi notificati successivamente a tale data.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma complessiva di euro 2.000,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, le penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio esclude che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., perché l’avviso è dovuto solo quando il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione. Non presenziando, il procuratore rinuncia tacitamente al contraddittorio.

Nel merito il ricorso è inammissibile per genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e notificata in copia informatica, non indica né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione.

L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura speciale che indichi oggetto, parti e autorità adita. L’eccezione della procura apposta in calce, che assorbe la specialità nel contesto documentale unitario, non è estensibile all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la congiunzione telematica di atto informatico e procura analogica non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.

Il Collegio non condivide l’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata e allegata, perché in dissonanza con l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.

Quanto alla sanabilità ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., la giurisprudenza è negativa: la procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione. Nemmeno l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è concedibile, perché l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente, cui la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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