Ottemperanza per Carta Docente: il TAR ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2893 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che non ottemperi, entro il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, passata in giudicato, è dichiarata inottemperante dal giudice dell’ottemperanza. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, unita all’assenza di prove di pagamento, fonda l’accoglimento del ricorso e l’ordine di provvedere. In caso di ulteriore inadempienza, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede al pagamento a spese dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “Carta Docente”, pari a una somma annua per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento nel termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di adempiere e che fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la sentenza di condanna, passata in giudicato e ritualmente notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sullo stato della procedura, così lasciando il credito incontestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro il successivo termine di sessanta giorni.
La pronuncia costituisce applicazione del rimedio previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale attraverso l’esecuzione coattiva delle sentenze di condanna dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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