Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse senza potere d’ufficio (TAR Lazio n. 9833 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e la sua dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice una pronuncia conforme, di improcedibilità del ricorso. Tale principio, espressione del principio dispositivo in senso ampio, trova applicazione anche in assenza di repliche o diverse richieste della controparte.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale a base di semaglutide, ha impugnato la determina AIFA n. 80/2025 del 24 novembre 2025 e le note di diniego con le quali l’Agenzia non aveva incluso il prodotto nell’elenco dei farmaci ammessi al meccanismo del c.d. pay-back 5%, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296/2006. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad avvalersi della sospensione della riduzione dei prezzi del 5% disposta dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’AIFA del 27 settembre 2006, n. 26. Con motivi aggiunti, ha inoltre gravato la determina AIFA n. 1/2026 del 7 gennaio 2026, con la quale l’Agenzia, alla luce della normativa di cui all’art. 1, comma 395, della legge n. 199/2025, aveva ripristinato la riduzione del 5% anche per i medicinali che avevano beneficiato della sospensione.

Si è costituita in giudizio l’AIFA, mentre le Regioni e gli altri enti intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione versata in atti il 20 maggio 2026, la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, «a fronte del tempo trascorso e tenuto conto della normativa intervenuta successivamente al momento di proposizione del ricorso, nonché dei relativi effetti, anche per il futuro». Il TAR ha richiamato il principio, definito jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse preclude al giudice ogni decisione nel merito.

La sentenza chiarisce che nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della parte resistente, la parte ricorrente conserva, sino alla trattazione della causa in decisione, la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto di tale dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *