Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e poteri del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1450 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sopravvenuta ineseguibilità del titolo esecutivo passato in giudicato e riconosce il diritto della parte all’integrale esecuzione del disposto. Quando l’Amministrazione non fornisce la prova dell’avvenuta esecuzione, il ricorso è accolto e si assegna un termine per l’adempimento, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è automatica e può essere negata quando risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità del debito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4774/2024 del 31 ottobre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 4774/2024, attestato in data 31 gennaio 2025 dalla cancelleria, per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c. Il titolo esecutivo era stato notificato in copia conforme il 31 ottobre 2024, sicché alla data del ricorso risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La Corte ricorda che il titolo esecutivo è la sentenza munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c., richiamando Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha offerto la prova dell’integrale esecuzione del disposto.
Pertanto il ricorso è accolto, con obbligo per l’Amministrazione di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato, per un totale di € 2.000,00, oltre alle spese legali liquidate dal giudice ordinario in favore del difensore antistatario, pari a € 1.030,00 oltre accessori.
In caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Tribunale nomina fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. All’attività commissariale non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ne ha negato l’accoglimento perché l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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